Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla
data  di  adozione  del  medesimo  e  sono  efficaci,  salve  diverse
previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto
cessano di produrre effetti gli  articoli  3  e  4  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 
  3. Restano ferme le misure  previste  dagli  articoli  1  e  2  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  e
successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1,  2
e 3 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  marzo
2020, e successive  modificazioni,  le  misure  di  cui  al  presente
decreto, ove piu' restrittive, si applicano comunque  cumulativamente
con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 4 marzo 2020 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte           
 
Il Ministro della salute 
        Speranza         

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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