Art. 2 
 
 
                   Funzionamento e organizzazione 
 
  1.  La  «Centrale  remota  operazioni  soccorso  sanitario  per  il
coordinamento dei soccorsi sanitari  urgenti  nonche'  dei  Referenti
sanitari regionali in caso di emergenza  nazionale»,  fermo  restando
quanto previsto dalla direttiva del 24 giugno 2016, rep. 1993, citata
in premessa, si avvale dei Referenti  sanitari  regionali  (RSR)  per
l'attuazione dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b).
In  caso  di  cessazione  dall'incarico  dei  citati   referenti   il
Presidente  della  relativa  regione   provvede   immediatamente   al
conferimento di nuovo incarico. 
  2.  La  «Centrale  remota  operazioni  soccorso  sanitario  per  il
coordinamento dei soccorsi sanitari  urgenti  nonche'  dei  Referenti
sanitari regionali in caso di  emergenza  nazionale»,  nell'esercizio
delle funzioni di cui alla presente ordinanza, opera in coordinamento
con il Comitato operativo nazionale della protezione  civile  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.