Art. 3 
 
 
                     Regioni a Statuto speciale 
               e Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  compatibilmente   con   i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Con riferimento
alla messa a disposizione dei posti letto di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  a),  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  previa
valutazione  dell'evolversi  della  situazione   delle   persone   in
sorveglianza,  assicurano  la  disponibilita'  al  trasferimento   in
struttura individuata  dalla  Sanita'  provinciale  ovvero,  solo  se
necessario, in ospedale. 
  2. Per i territori delle Province di Trento e  Bolzano,  le  misure
previste dalla  presente  ordinanza  sono  disposte  dalla  provincia
autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme
di attuazione. 
  3. Le regioni a statuto speciale danno esecuzione alle disposizioni
della presente ordinanza nel rispetto degli statuti speciali e  delle
relative norme di attuazione. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 marzo 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli