IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che, ai commi da
12 a 15, al fine di assicurare la piena informazione dei  consumatori
in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di  prodotti
di qualita', ha previsto che il Ministero  dello  sviluppo  economico
conceda un'agevolazione diretta a sostenere la promozione  all'estero
di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi
degli articoli 11 e 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005,  n.
30, da parte di  associazioni  rappresentative  di  categoria  e  che
destina a tale misura agevolativa un  milione  di  euro  per  anno  a
decorrere dal 2019; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante Codice
della  proprieta'   industriale,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
  Visti in particolare gli articoli 11 e 11-bis del predetto  decreto
legislativo   10   febbraio   2005,   n.   30    che    disciplinano,
rispettivamente,   il   marchio   collettivo   ed   il   marchio   di
certificazione; 
  Visto l'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio  2019,  n.  15,
che detta una disposizione transitoria in materia di conversione  del
segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
n. L352/1 del  24  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto  l'art.  7  della  legge  23  dicembre  1993,  n.  580,  come
modificato dal decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  23,  che
definisce i compiti dell'Unione italiana delle Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere; 
  Visto l'art. 223 del predetto decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, in base al quale l'Ufficio italiano brevetti  e  marchi  «puo'
stipulare convenzioni con regioni, camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati  allo
svolgimento dei propri compiti»; 
  Considerato  che  l'Unione  italiana  delle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  -  UNIONCAMERE -  esercita  le
funzioni di soggetto gestore delle misure agevolative  gia'  operanti
denominate  Marchi  +,  finalizzate  alla  registrazione  di   marchi
dell'Unione europea e marchi internazionali; 
  Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. 19137 del 4 settembre
2019,  con  la   quale   sono   stati   chiesti   alle   associazioni
rappresentative delle categorie produttive elementi  informativi  sui
requisiti minimi dei disciplinari d'uso, ai sensi del  predetto  art.
32, comma 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34  convertito  con
modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58; 
  Considerato che, all'esito della predetta consultazione,  non  sono
pervenuti contributi; 
  Ritenuto necessario dare attuazione al comma 13 del  predetto  art.
32  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,   convertito   con
modificazioni dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  adottando  il
presente provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto costituisce attuazione dell'art.  32,  commi
da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.