Art. 3 Tipologie di iniziative finanziabili 1. Sono ammissibili all'agevolazione le seguenti iniziative finalizzate alla promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani: a) partecipazione a fiere e saloni internazionali; b) eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; c) incontri bilaterali con associazioni estere; d) seminari in Italia con operatori esteri e all'estero; e) azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line. 2. L'importo massimo dell'agevolazione fruibile da ciascun soggetto beneficiario e' pari al 70% delle spese sostenute e non puo' superare in ogni caso euro 70.000,00 per anno. 3. La domanda volta ad ottenere l'agevolazione puo' essere presentata se il soggetto beneficiario, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, abbia depositato, ai sensi degli articoli 11 e 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificati dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione oppure, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, una domanda di conversione del marchio collettivo precedentemente registrato. 4. L'erogazione dell'agevolazione e' subordinata all'accoglimento della domanda di registrazione o di conversione indicata al comma 3.