Art. 3 
 
                Tipologie di iniziative finanziabili 
 
  1.  Sono  ammissibili  all'agevolazione  le   seguenti   iniziative
finalizzate alla promozione all'estero  di  marchi  collettivi  e  di
certificazione volontari italiani: 
    a) partecipazione a fiere e saloni internazionali; 
    b)   eventi   collaterali   alle    manifestazioni    fieristiche
internazionali; 
    c) incontri bilaterali con associazioni estere; 
    d) seminari in Italia con operatori esteri e all'estero; 
    e) azioni di comunicazione sul mercato estero,  anche  attraverso
GDO e canali on-line. 
  2. L'importo massimo dell'agevolazione fruibile da ciascun soggetto
beneficiario e' pari al 70% delle spese sostenute e non puo' superare
in ogni caso euro 70.000,00 per anno. 
  3.  La  domanda  volta  ad  ottenere  l'agevolazione  puo'   essere
presentata se il soggetto beneficiario, successivamente alla data  di
pubblicazione del presente decreto, abbia depositato, ai sensi  degli
articoli 11 e 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
come modificati dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15,  una
domanda di registrazione di marchio collettivo  o  di  certificazione
oppure, ai sensi dell'art. 33 del  decreto  legislativo  20  febbraio
2019, n. 15,  una  domanda  di  conversione  del  marchio  collettivo
precedentemente registrato. 
  4. L'erogazione dell'agevolazione e'  subordinata  all'accoglimento
della domanda di registrazione o di conversione indicata al comma 3.