IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge  di  bilancio  2019,
«Bilancio di  previsione  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2020»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta  legge  30
dicembre 2018, n. 145, che ha previsto che «Per la messa in sicurezza
dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione
di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel  bacino
del Po, e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  un  fondo  da  ripartire,  con  una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2019  al
2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione  delle
risorse  a  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle   province
territorialmente  competenti  e  dell'ANAS  Spa,  in  relazione  alla
rispettiva competenza quali soggetti  attuatori,  sulla  base  di  un
piano che  classifichi  i  progetti  presentati  secondo  criteri  di
priorita'  legati  al  miglioramento  della  sicurezza,  al  traffico
interessato  e  alla  popolazione  servita.  I   soggetti   attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione  dei
fondi, mediante presentazione di  apposito  rendiconto  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze  del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche  di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 215, comma 3, in materia di parere obbligatorio  sui  progetti
definitivi di lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o  comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' di  vigilanza
sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo «scambio  automatizzato  delle
informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti  il  ciclo
di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP  che  del  CIG»,
nonche' l'allegato tecnico del 5 agosto 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  229
del 2011 che prevede l'obbligo per le  amministrazioni  pubbliche  di
detenere  ed  alimentare   un   sistema   gestionale   informatizzato
contenente i dati necessari al monitoraggio  della  spesa  per  opere
pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014,  n.  72,  recante  «Regolamento  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
  Viste  le  note  dell'Unione  delle   Province   d'Italia,   Citta'
metropolitana di Torino, Bologna, Genova, Milano ed Anas SpA  con  le
quali sono stati trasmessi gli elenchi degli interventi con la  stima
dei costi da finanziare con le risorse di cui alla  citata  legge  n.
145 del 2018 e sono stati, altresi', indicati i dati tecnici relativi
al degrado sia di natura strutturale che non strutturale, al traffico
interessato e alla popolazione servita; 
  Ritenuto di valutare, ai fini della predisposizione  del  piano  di
cui all'art. 1, comma 891, della citata legge  n.  145  del  2018,  i
progetti presentati, classificati secondo criteri di priorita' legati
al miglioramento della sicurezza,  al  traffico  interessato  e  alla
popolazione servita, tra quelle contrassegnate  da  priorita'  «alta»
dal soggetto gestore; 
  Considerato che, al fine di predisporre il predetto piano,  occorre
redigere una graduatoria di priorita' degli interventi,  in  coerenza
con i criteri sopra citati; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  individuare,  per  ciascuno  dei  criteri
indicati dalla citata normativa, specifici sub-criteri attribuendo  a
ciascuno i relativi pesi ai fini della loro valorizzazione e, in caso
di ponti ricadenti fra due province, di stabilire  l'applicazione  di
un coefficiente riduttivo per la stima della  «popolazione  servita»,
come di seguito riportato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 891 della  citata
legge n. 145 del 2018, ai fini della ripartizione delle  risorse,  un
indicatore sintetico che tiene  conto  dei  criteri  ivi  indicati  -
miglioramento della sicurezza,  traffico  interessato  e  popolazione
servita - quale combinazione lineare dei pesi relativi ai  criteri  e
sub criteri sopra citati; 
  Ritenuto, a parita' di punteggio,  di  dover  attribuire  priorita'
agli interventi che hanno un punteggio parziale relativo  ai  singoli
sub criteri della «sicurezza»  maggiore  secondo  l'ordine  riportato
nella tabella di cui sopra; 
  Considerato che la corretta distribuzione dei pesi,  attribuiti  ai
singoli criteri di priorita' per la selezione  degli  interventi,  e'
stata concordata con le competenti  province,  citta'  metropolitane,
ANAS SpA, regioni, UPI ed ANCI; 
  Considerato che, alla luce  dell'applicazione  dei  criteri  e  dei
parametri di ripartizione delle risorse, il «Piano di classificazione
dei progetti» presentati secondo priorita' e'  allegato  al  presente
decreto (allegato 1); 
  Considerato che nell'ambito del finanziamento assentito e' disposta
l'assegnazione della quota di finanziamento  a  favore  dei  soggetti
beneficiari di cui al «Piano delle assegnazioni» (allegato 2) per  la
realizzazione degli interventi; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  1-bis,  comma  1  del  decreto
legislativo  29  ottobre   1999,   n.   461,   e'   in   itinere   la
riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale  per  le
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto  e  Piemonte,  per
cui e' opportuno prevedere nel presente decreto la disciplina in caso
di riclassificazione; 
  Visto l'esito della seduta del 24 luglio 2019 del CIPE  in  cui  e'
stato approvato l'aggiornamento del Contratto di  programma  di  ANAS
2016-2020, che include la sezione A.1.1 «Elenco degli interventi  per
i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate  ad
attivita'  di  progettazione  per  investimenti   da   inserire   nei
successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel  prossimo  contratto
di programma»; 
  Considerato che in tale sezione A.1.1 e' riportato  l'elenco  degli
interventi  per  i  quali  vengono  finalizzate  prioritariamente  le
risorse destinate ad attivita' di progettazione, tra cui, al  p.to  2
«Realizzazione  di  nuovi  ponti  sul  Po  in  corrispondenza   degli
itinerari stradali» ricadenti nella regione Lombardia, i nuovi  ponti
presso Casalmaggiore e della Becca; 
  Considerato  che  detti  nuovi  ponti,  facenti  parte  della  rete
stradale in via di riclassificazione e contenuti peraltro nell'elenco
di cui all'allegato 1 al  presente  decreto,  risultano  compresi  in
altri programmi di finanziamento, in particolare  «aggiornamento  CdP
di ANAS 2016-2020»; 
  Considerato  che   nelle   more   del   perfezionamento   dell'iter
amministrativo  della  riclassificazione,  valutata   l'urgenza,   si
ritiene necessario finanziare il progetto di fattibilita' tecnica  ed
economica degli interventi di  nuova  costruzione  dei  sopra  citati
ponti; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18
dicembre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Piano di classificazione dei progetti ed enti beneficiari 
 
  1. In applicazione dei criteri di priorita' di  cui  al  comma  891
dell'art. 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145  -  miglioramento
della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita -
cosi' come declinati dai rispettivi  sub-criteri  a  cui  sono  stati
attribuiti  specifici  pesi,  come  specificato  nelle  premesse,  e'
approvato  il  Piano  di  classificazione  dei   progetti,   di   cui
all'allegato 1 del presente decreto. 
  2. Le risorse autorizzate dall'art. 1, comma  891  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, per le  finalita'  ivi  previste,  pari  a  50
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2023,  sono
assegnate agli enti  gestori  delle  infrastrutture,  quali  soggetti
attuatori degli interventi, negli importi annui  indicati  nel  Piano
delle assegnazioni (allegato 2), che costituisce parte integrante del
presente  decreto.  La  graduatoria  di  cui  all'allegato  1   sara'
utilizzata  per   l'assegnazione   delle   eventuali   disponibilita'
derivanti dalle revoche disposte ai sensi dell'art. 5 o  di  economie
accertate degli interventi finanziati, secondo la modalita'  definita
all'art. 6. 
  3.  Qualora  l'infrastruttura  appartenga  a  piu'  province/citta'
metropolitane, le stesse  sottoscrivono,  entro  venti  giorni  dalla
registrazione presso gli organi di controllo del presente decreto, un
protocollo d'intesa, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade  e
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il
quale  viene  confermato  un  solo  ente  quale  soggetto  attuatore,
beneficiario del finanziamento concesso. 
  4. Ad avvenuta riclassificazione delle strade su cui  insistono  le
opere d'arte di cui  all'allegato  1,  l'ente  gestore  e'  tenuto  a
comunicare al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e
la sicurezza nelle infrastrutture  stradali  la  formalizzazione  del
trasferimento  ad  Anas  SpA,  che   subentra   nella   realizzazione
dell'intervento  in  qualita'  di  soggetto   attuatore;   resta   di
competenza e a carico dell'ente gestore l'ultimazione dei lavori  per
i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando  di
gara per l'esecuzione dell'opera.