Art. 2
Termini per la progettazione,
aggiudicazione degli interventi
1. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti ad
approvare le progettazioni definitive/esecutive, previo parere di cui
all'art. 215, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, degli
interventi sui ponti esistenti e ad effettuare l'aggiudicazione dei
lavori entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di erogazione
della prima rata di finanziamento. Per la realizzazione di nuovi
ponti tale termine e' da intendersi ai fini dell'approvazione del
progetto definitivo.
2. Non sono ammesse proroghe del termine di cui al precedente comma
1. Tale termine e' sospeso in caso di ricorso in sede di gara, per
ritardi dovuti ad eventi imprevedibili ed inaspettati, in caso di
gravi e giustificati motivi o per causa di forza maggiore.
3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, si
applica quanto previsto all'art. 5.