Art. 2 Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi 1. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti ad approvare le progettazioni definitive/esecutive, previo parere di cui all'art. 215, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, degli interventi sui ponti esistenti e ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di erogazione della prima rata di finanziamento. Per la realizzazione di nuovi ponti tale termine e' da intendersi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. 2. Non sono ammesse proroghe del termine di cui al precedente comma 1. Tale termine e' sospeso in caso di ricorso in sede di gara, per ritardi dovuti ad eventi imprevedibili ed inaspettati, in caso di gravi e giustificati motivi o per causa di forza maggiore. 3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, si applica quanto previsto all'art. 5.