Art. 3
Utilizzo delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate esclusivamente per:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i
controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese
tecniche necessarie per la realizzazione dei lavori, indagini e
rilievi preliminari alla progettazione, purche' coerenti con i
contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto;
b) la realizzazione di nuovi ponti e degli interventi di
manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse
componenti dell'opera, l'installazione di sensoristica di controllo
dello stato dell'infrastruttura;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle
condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente anche in
termini dei dispositivi di sicurezza passiva installati.
2. Non sono ammessi importi per «oneri di investimento» nelle somme
a disposizione del quadro economico. Non sono altresi' finanziabili
le spese di progettazione o di qualunque altra natura sostenute prima
dell'entrata in vigore del comma 891, art. 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145.