Art. 4 
 
              Erogazioni, modalita' di rendicontazione 
                           e monitoraggio 
 
  1. Entro venti giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto in Gazzetta Ufficiale gli enti beneficiari dei finanziamenti: 
    a) trasmettono  alla  Direzione  generale  per  le  strade  e  le
autostrade e per la vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture
stradali del MIT il codice unico di progetto (CUP); 
    b) classificano tali codici ai sensi del comma 4. 
  2. Le erogazioni sono disposte  dalla  Direzione  generale  per  le
strade e le autostrade e  per  la  vigilanza  e  la  sicurezza  nelle
infrastrutture stradali del MIT in  favore  dei  soggetti  attuatori,
previa verifica di quanto previsto al comma 1, secondo il «Piano  dei
fabbisogni annuali» di cui all'allegato 3, che  fa  parte  integrante
del presente decreto, con le seguenti modalita': 
    a) l'intero importo indicato per la  prima  annualita'.  Per  gli
interventi per i quali e' indicata una sola annualita',  l'erogazione
e' stabilita nella misura del 70%; 
    b) le successive erogazioni sono corrisposte nella misura del 70%
rispetto   a   quanto   indicato   nell'allegato   3    e    comunque
subordinatamente alla rendicontazione  del  pagamento  da  parte  del
soggetto attuatore del 80% delle risorse erogate in precedenza; 
    c) ai fini dell'erogazione del saldo finale il soggetto attuatore
provvede ad allegare la certificazione  rilasciata  dal  responsabile
del   procedimento   e   sottoscritta   dal   rappresentante   legale
dell'ente-soggetto attuatore che attesti che  l'intervento  e'  stato
realizzato  in  conformita'  al  progetto  approvato  e  regolarmente
collaudato,  nonche'  l'importo  complessivo  speso,  non   inferiore
all'80% delle risorse gia' erogate cosi' come risultante dal  sistema
di monitoraggio di cui al comma 4, con l'indicazione delle  eventuali
economie non oggetto di trasferimento. 
  3. Le risorse erogate agli interventi di cui  al  presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria  unica  del  soggetto
attuatore. 
  4. Il monitoraggio delle  opere  finanziate  in  base  al  presente
decreto e' effettuato attraverso il sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere  pubbliche  -  MOP»   della   «Banca   dati   delle   pubbliche
amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29  dicembre
2011, n. 229. I soggetti beneficiari classificano le opere finanziate
sotto  la  voce  «Ponti  PO»   (sezione   anagrafica   -   «Strumento
attuativo»). 
  5. Il controllo  sull'inizio  delle  fasi  di  realizzazione  degli
interventi e' attuato tramite il sistema di cui al comma  precedente,
attraverso   le   informazioni   correlate   al    relativo    Codice
identificativo  di  gara  (CIG).  Tali  informazioni  devono   essere
compilate, a  cura  del  RUP  responsabile  dell'opera,  sul  Sistema
informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione
del predetto CIG, l'ente beneficiario  indica  e  associa  il  Codice
unico di progetto (CUP)  identificativo  dell'intervento  oggetto  di
finanziamento. 
  6. Nel rispetto delle esigenze  di  semplificazione  richiamate  in
premessa, i  soggetti  beneficiari  destinatari  dei  contributi  che
ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema  di
cui al comma 4  sono  esonerati  dall'obbligo  di  presentazione  del
rendiconto delle somme ricevute di cui al precedente comma 2. 
  7. Il «Piano dei fabbisogni annuali» di  cui  all'allegato  3  puo'
essere rimodulato, ferma restando l'assegnazione complessiva,  previa
autorizzazione della  Direzione  generale  strade  e  autostrade,  su
richiesta motivata dell'ente.