Art. 4
Erogazioni, modalita' di rendicontazione
e monitoraggio
1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto in Gazzetta Ufficiale gli enti beneficiari dei finanziamenti:
a) trasmettono alla Direzione generale per le strade e le
autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture
stradali del MIT il codice unico di progetto (CUP);
b) classificano tali codici ai sensi del comma 4.
2. Le erogazioni sono disposte dalla Direzione generale per le
strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture stradali del MIT in favore dei soggetti attuatori,
previa verifica di quanto previsto al comma 1, secondo il «Piano dei
fabbisogni annuali» di cui all'allegato 3, che fa parte integrante
del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) l'intero importo indicato per la prima annualita'. Per gli
interventi per i quali e' indicata una sola annualita', l'erogazione
e' stabilita nella misura del 70%;
b) le successive erogazioni sono corrisposte nella misura del 70%
rispetto a quanto indicato nell'allegato 3 e comunque
subordinatamente alla rendicontazione del pagamento da parte del
soggetto attuatore del 80% delle risorse erogate in precedenza;
c) ai fini dell'erogazione del saldo finale il soggetto attuatore
provvede ad allegare la certificazione rilasciata dal responsabile
del procedimento e sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente-soggetto attuatore che attesti che l'intervento e' stato
realizzato in conformita' al progetto approvato e regolarmente
collaudato, nonche' l'importo complessivo speso, non inferiore
all'80% delle risorse gia' erogate cosi' come risultante dal sistema
di monitoraggio di cui al comma 4, con l'indicazione delle eventuali
economie non oggetto di trasferimento.
3. Le risorse erogate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica del soggetto
attuatore.
4. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente
decreto e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche - MOP» della «Banca dati delle pubbliche
amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229. I soggetti beneficiari classificano le opere finanziate
sotto la voce «Ponti PO» (sezione anagrafica - «Strumento
attuativo»).
5. Il controllo sull'inizio delle fasi di realizzazione degli
interventi e' attuato tramite il sistema di cui al comma precedente,
attraverso le informazioni correlate al relativo Codice
identificativo di gara (CIG). Tali informazioni devono essere
compilate, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul Sistema
informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione
del predetto CIG, l'ente beneficiario indica e associa il Codice
unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di
finanziamento.
6. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in
premessa, i soggetti beneficiari destinatari dei contributi che
ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di
cui al comma 4 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del
rendiconto delle somme ricevute di cui al precedente comma 2.
7. Il «Piano dei fabbisogni annuali» di cui all'allegato 3 puo'
essere rimodulato, ferma restando l'assegnazione complessiva, previa
autorizzazione della Direzione generale strade e autostrade, su
richiesta motivata dell'ente.