Art. 5
Revoche
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto
del termine di cui all'art. 2, comma 1, nel caso di violazioni,
accertate a seguito di attivita' di controllo di cui all'art. 6,
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e successive modificazioni, nonche' in caso di mancata
realizzazione dell'opera, intendendo come tale la mancata
cantierizzazione dei lavori decorsi sei mesi dalla consegna degli
stessi.
2. E' disposta, altresi', la revoca delle assegnazioni qualora
l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario
di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse
finalita'.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e 2, le risorse gia'
erogate, ai sensi dell'art. 4, sono versate da parte del soggetto
attuatore in conto entrate del bilancio dello Stato - capitolo 3570
capo XV - causale «Somma revocata finanziata dalla legge n. 145 del
2018, art. 1, comma 891» - trasmettendo la ricevuta al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le
strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture stradali.
4. La revoca delle assegnazioni e' disposta con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.