Art. 5 
 
                               Revoche 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto
del termine di cui all'art. 2,  comma  1,  nel  caso  di  violazioni,
accertate a seguito di attivita' di  controllo  di  cui  all'art.  6,
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50,  e  successive  modificazioni,  nonche'  in   caso   di   mancata
realizzazione   dell'opera,   intendendo   come   tale   la   mancata
cantierizzazione dei lavori decorsi sei  mesi  dalla  consegna  degli
stessi. 
  2. E' disposta, altresi',  la  revoca  delle  assegnazioni  qualora
l'intervento finanziato con il presente decreto risulti  assegnatario
di  altro  finanziamento  nazionale  o  comunitario  per  le   stesse
finalita'. 
  3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e 2, le  risorse  gia'
erogate, ai sensi dell'art. 4, sono versate  da  parte  del  soggetto
attuatore in conto entrate del bilancio dello Stato -  capitolo  3570
capo XV - causale «Somma revocata finanziata dalla legge n.  145  del
2018, art. 1, comma 891» -  trasmettendo  la  ricevuta  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  -  Direzione  generale  per  le
strade e le autostrade e  per  la  vigilanza  e  la  sicurezza  nelle
infrastrutture stradali. 
  4. La  revoca  delle  assegnazioni  e'  disposta  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.