Art. 6 Utilizzo delle disponibilita' rinvenienti da revoche ed economie 1. Le economie degli interventi conclusi, accertate a seguito di approvazione dell'atto di collaudo, ovvero della regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e le risorse revocate ai sensi dell'art. 5 disponibili sul pertinente capitolo di spesa saranno assegnate, con decreti direttoriali della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, a interventi ricompresi nell'allegato 1, secondo il relativo ordine nella graduatoria e in relazione al fabbisogno aggiornato.