Art. 6 
 
  Utilizzo delle disponibilita' rinvenienti da revoche ed economie 
 
  1. Le economie degli interventi conclusi, accertate  a  seguito  di
approvazione dell'atto di collaudo, ovvero della regolare  esecuzione
di cui all'art. 102 del decreto legislativo n.  50  del  2016,  e  le
risorse revocate ai sensi  dell'art.  5  disponibili  sul  pertinente
capitolo di spesa saranno assegnate, con decreti  direttoriali  della
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e
la sicurezza nelle infrastrutture stradali, a  interventi  ricompresi
nell'allegato 1, secondo il relativo ordine nella  graduatoria  e  in
relazione al fabbisogno aggiornato.