Art. 2 
 
             Ulteriori misure di gestione dell'emergenza 
 
  1.  Le  autorita'   competenti,   ((con   le   modalita'   previste
dall'articolo 3, commi 1 e 2,)) possono adottare ulteriori misure  di
contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la
diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche ((fuori dei casi)) di  cui
all'articolo 1, comma 1.