Art. 2
Ulteriori misure di gestione dell'emergenza
1. Le autorita' competenti, ((con le modalita' previste
dall'articolo 3, commi 1 e 2,)) possono adottare ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la
diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche ((fuori dei casi)) di cui
all'articolo 1, comma 1.