Art. 3
Attuazione delle misure di contenimento
1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, ((sentiti)) il Ministro dell'interno, il Ministro della
difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni
competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o
alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della ((Conferenza
delle regioni e delle province autonome,)) nel caso in cui riguardino
il territorio nazionale.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema
necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono
essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. ((Le misure adottate ai sensi del presente
comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della
salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.))
3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e
urgenti gia' adottate dal Ministro della salute ai sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale
5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle
Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriali. ((Al personale delle Forze armate
impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per
assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli
articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza.))
6. ((Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo,)) i termini del controllo preventivo della Corte dei conti,
di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.
340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in
attuazione del presente articolo ((,)) durante lo svolgimento della
fase del controllo preventivo della Corte dei conti ((,)) sono
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge
23/12/1978, n. 833 recante «Istituzione del servizio
sanitario nazionale», pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 1978, n. 360, S.O.:
«Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di
polizia veterinaria). - Il Ministro della sanita' puo'
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi
comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico
provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina
il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della
giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente piu' comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di
accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei
relativi provvedimenti le attivita' di istituto delle forze
armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie,
ricadono sotto la responsabilita' delle competenti
autorita'.
Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi dello
Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 117 del decreto
legislativo 31/03/1998, n. 112 recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazz. Uff. 21
aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu'
ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di
piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267 recante «Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali.» Pubblicato nella
Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
«Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia
sono gli organi responsabili dell'amministrazione del
comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta,
nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi
esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi'
all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni
attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunita' locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita'
di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilita'
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela
della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu'
ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di
piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del precedente comma.
7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti.
7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il
soddisfacimento delle esigenze di tutela della
tranquillita' e del riposo dei residenti nonche'
dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate
aree delle citta' interessate da afflusso particolarmente
rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento
di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate
da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo'
disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni, con ordinanza non contingibile e urgente,
limitazioni in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche, nonche' limitazioni degli orari di vendita
degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle
attivita' artigianali di produzione e vendita di prodotti
di gastronomia pronti per il consumo immediato e di
erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori
automatici.
7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal
Sindaco ai sensi del comma 7-bis e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata
commessa per due volte in un anno, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo12, comma 1, del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se
il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in
misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo
periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del
presente testo unico.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della
provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma
della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da
portare a tracolla.».
- Si riporta il testo dell'articolo 650 del codice
penale, recante «Inosservanza dei provvedimenti
dell'autorita'»:
«Art. 650. - Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall'autorita' per ragione di giustizia o
di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, e'
punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro
206.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge
24/11/2000, n. 340 recante «Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999», pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n.
275:
«Art. 27 (Accelerazione del procedimento di controllo
della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimita'
divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni
dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una
pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di
legittimita' costituzionale, per violazione dell'articolo
81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge
che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia
sollevato, in relazione all'atto, conflitto di
attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le
risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo'
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater della legge 07/08/1990, n. 241 «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.» Pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192:
Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi
previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.
Art. 21-ter (Esecutorieta'). - 1. Nei casi e con le
modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento
costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita'
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora
l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva
nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi
efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.».