Art. 3 
 
               Attuazione delle misure di contenimento 
 
  1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, ((sentiti))  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della
difesa, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri
Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti  delle  regioni
competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una  regione  o
alcune specifiche regioni, ovvero il  Presidente  della  ((Conferenza
delle regioni e delle province autonome,)) nel caso in cui riguardino
il territorio nazionale. 
  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  1,  nei  casi  di  estrema
necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  2  possono
essere adottate ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, dell'articolo 117  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n.  112,  e  dell'articolo  50  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. ((Le misure adottate ai  sensi  del  presente
comma perdono efficacia se non  sono  comunicate  al  Ministro  della
salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.)) 
  3. Sono fatti salvi gli  effetti  delle  ordinanze  contingibili  e
urgenti  gia'  adottate  dal   Ministro   della   salute   ai   sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il  mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale 
  5.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle
Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i
competenti comandi territoriali. ((Al personale  delle  Forze  armate
impiegato,  previo  provvedimento  del   Prefetto   competente,   per
assicurare l'esecuzione delle misure  di  contenimento  di  cui  agli
articoli 1 e 2 e' attribuita  la  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza.)) 
  6.  ((Per  i  provvedimenti  emanati  in  attuazione  del  presente
articolo,)) i termini del controllo preventivo della Corte dei conti,
di cui all'articolo 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.
340,  sono  dimezzati.  In  ogni  caso  i  provvedimenti  emanati  in
attuazione del presente articolo ((,)) durante lo  svolgimento  della
fase del controllo  preventivo  della  Corte  dei  conti  ((,))  sono
provvisoriamente efficaci, esecutori  ed  esecutivi,  a  norma  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge  7  agosto  1990,  n.
241. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  32  della  legge
          23/12/1978,  n.  833  recante  «Istituzione  del   servizio
          sanitario  nazionale»,  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.   28
          dicembre 1978, n. 360, S.O.: 
              «Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita'  pubblica  e  di
          polizia veterinaria). -  Il  Ministro  della  sanita'  puo'
          emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente,  in
          materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica  e   di   polizia
          veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
          nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. 
              La legge regionale  stabilisce  norme  per  l'esercizio
          delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,  di
          vigilanza sulle farmacie  e  di  polizia  veterinaria,  ivi
          comprese quelle gia' esercitate  dagli  uffici  del  medico
          provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
          sanitari e veterinari comunali o consortili,  e  disciplina
          il trasferimento dei beni e del personale relativi. 
              Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della
          giunta regionale  e  dal  sindaco  ordinanze  di  carattere
          contingibile   ed    urgente,    con    efficacia    estesa
          rispettivamente alla regione o a parte del  suo  territorio
          comprendente piu' comuni e al territorio comunale. 
              Sono  fatte  salve  in   materia   di   ordinanze,   di
          accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei
          relativi provvedimenti le attivita' di istituto delle forze
          armate che, nel quadro  delle  suddette  misure  sanitarie,
          ricadono  sotto   la   responsabilita'   delle   competenti
          autorita'. 
              Sono altresi' fatti salvi i poteri degli  organi  dello
          Stato preposti in  base  alle  leggi  vigenti  alla  tutela
          dell'ordine pubblico.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  117  del  decreto
          legislativo 31/03/1998, n.  112  recante  «Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n.  59»,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  21
          aprile 1998, n. 92, S.O.: 
              «Art. 117 (Interventi  d'urgenza).  -  1.  In  caso  di
          emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere
          esclusivamente locale le ordinanze contingibili  e  urgenti
          sono  adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della
          comunita'  locale.  Negli   altri   casi   l'adozione   dei
          provvedimenti d'urgenza, ivi compresa  la  costituzione  di
          centri e organismi di referenza o assistenza,  spetta  allo
          Stato  o  alle  regioni   in   ragione   della   dimensione
          dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di  piu'
          ambiti territoriali regionali. 
              2. In caso di emergenza che interessi il territorio  di
          piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie  fino
          a quando non intervengano i soggetti  competenti  ai  sensi
          del comma 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  50  del  decreto
          legislativo 18/08/2000, n. 267 recante «Testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali.» Pubblicato nella
          Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. 
              «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
          provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia
          sono  gli  organi  responsabili  dell'amministrazione   del
          comune e della provincia. 
              2.  Il  sindaco  e  il   presidente   della   provincia
          rappresentano l'ente, convocano  e  presiedono  la  giunta,
          nonche' il consiglio quando non e' previsto  il  presidente
          del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
          e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 
              3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo   107   essi
          esercitano le funzioni loro attribuite dalle  leggi,  dallo
          statuto  e  dai  regolamenti   e   sovrintendono   altresi'
          all'espletamento  delle  funzioni   statali   e   regionali
          attribuite o delegate al comune e alla provincia. 
              4. Il  sindaco  esercita  altresi'  le  altre  funzioni
          attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
          da specifiche disposizioni di legge. 
              5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o  di
          igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale   le
          ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
          quale rappresentante della comunita'  locale.  Le  medesime
          ordinanze sono adottate dal sindaco,  quale  rappresentante
          della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita'
          di interventi volti a superare situazioni di grave  incuria
          o degrado del territorio, dell'ambiente  e  del  patrimonio
          culturale o di pregiudizio del decoro e  della  vivibilita'
          urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela
          della tranquillita'  e  del  riposo  dei  residenti,  anche
          intervenendo in materia di  orari  di  vendita,  anche  per
          asporto, e  di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
          superalcoliche.   Negli   altri   casi    l'adozione    dei
          provvedimenti d'urgenza, ivi compresa  la  costituzione  di
          centri e organismi di referenza o assistenza,  spetta  allo
          Stato  o  alle  regioni   in   ragione   della   dimensione
          dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di  piu'
          ambiti territoriali regionali. 
              6. In caso di emergenza che interessi il territorio  di
          piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie  fino
          a quando non intervengano i soggetti  competenti  ai  sensi
          del precedente comma. 
              7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza,  sulla
          base degli indirizzi  espressi  dal  consiglio  comunale  e
          nell'ambito  dei  criteri  eventualmente   indicati   dalla
          regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
          esercizi e dei servizi pubblici, nonche',  d'intesa  con  i
          responsabili     territorialmente     competenti      delle
          amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al
          pubblico degli uffici pubblici localizzati nel  territorio,
          al fine di armonizzare l'espletamento dei  servizi  con  le
          esigenze complessive e generali degli utenti. 
              7-bis.  Il  Sindaco,   al   fine   di   assicurare   il
          soddisfacimento   delle   esigenze    di    tutela    della
          tranquillita'  e   del   riposo   dei   residenti   nonche'
          dell'ambiente e del  patrimonio  culturale  in  determinate
          aree delle citta' interessate da  afflusso  particolarmente
          rilevante di persone, anche in relazione  allo  svolgimento
          di specifici eventi, o in altre aree  comunque  interessate
          da  fenomeni  di  aggregazione   notturna,   nel   rispetto
          dell'articolo 7 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  puo'
          disporre, per un periodo comunque non  superiore  a  trenta
          giorni,  con  ordinanza   non   contingibile   e   urgente,
          limitazioni in materia  di  orari  di  vendita,  anche  per
          asporto, e  di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
          superalcoliche, nonche' limitazioni degli orari di  vendita
          degli esercizi del settore  alimentare  o  misto,  e  delle
          attivita' artigianali di produzione e vendita  di  prodotti
          di  gastronomia  pronti  per  il  consumo  immediato  e  di
          erogazione di alimenti e  bevande  attraverso  distributori
          automatici. 
              7-bis.1. L'inosservanza  delle  ordinanze  emanate  dal
          Sindaco ai sensi del comma 7-bis e' punita con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
          euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione  sia  stata
          commessa  per  due  volte  in  un  anno,  si  applicano  le
          disposizioni  di   cui   all'articolo12,   comma   1,   del
          decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche  se
          il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in
          misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
              7-ter.  Nelle  materie  di  cui  al  comma  5,  secondo
          periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del
          presente testo unico. 
              8. Sulla base degli indirizzi stabiliti  dal  consiglio
          il sindaco e il presidente della provincia provvedono  alla
          nomina, alla designazione e alla revoca dei  rappresentanti
          del comune  e  della  provincia  presso  enti,  aziende  ed
          istituzioni. 
              9. Tutte le nomine e  le  designazioni  debbono  essere
          effettuate entro  quarantacinque  giorni  dall'insediamento
          ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
          In mancanza, il comitato regionale di  controllo  adotta  i
          provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136. 
              10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
          i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono  e
          definiscono  gli  incarichi  dirigenziali   e   quelli   di
          collaborazione esterna secondo le modalita'  ed  i  criteri
          stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai  rispettivi
          statuti e regolamenti comunali e provinciali. 
              11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
          davanti al consiglio,  nella  seduta  di  insediamento,  il
          giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 
              12. Distintivo del sindaco e' la fascia  tricolore  con
          lo stemma della Repubblica  e  lo  stemma  del  comune,  da
          portarsi  a  tracolla.  Distintivo  del  presidente   della
          provincia e' una fascia di colore  azzurro  con  lo  stemma
          della Repubblica e lo stemma della  propria  provincia,  da
          portare a tracolla.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  650  del  codice
          penale,    recante    «Inosservanza    dei    provvedimenti
          dell'autorita'»: 
              «Art. 650. -  Chiunque  non  osserva  un  provvedimento
          legalmente dato dall'autorita' per ragione di  giustizia  o
          di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico  o  d'igiene,  e'
          punito, se il fatto non costituisce un  piu'  grave  reato,
          con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino  a  euro
          206.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  27  della  legge
          24/11/2000,   n.   340   recante   «Disposizioni   per   la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1999», pubblicata nella Gazz. Uff.  24  novembre  2000,  n.
          275: 
              «Art. 27 (Accelerazione del procedimento  di  controllo
          della Corte dei conti).  - 1. Gli atti trasmessi alla Corte
          dei conti  per  il  controllo  preventivo  di  legittimita'
          divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta  giorni
          dalla  loro  ricezione,  senza  che  sia  intervenuta   una
          pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la  Corte,
          nel  predetto  termine,  abbia   sollevato   questione   di
          legittimita' costituzionale, per  violazione  dell'articolo
          81 della Costituzione, delle norme aventi  forza  di  legge
          che costituiscono il presupposto  dell'atto,  ovvero  abbia
          sollevato,   in   relazione    all'atto,    conflitto    di
          attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
          intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie  e  le
          risposte delle amministrazioni o del Governo, che non  puo'
          complessivamente essere superiore a trenta giorni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 21-bis,  21-ter  e
          21-quater della legge 07/08/1990, n. 241  «Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi.»  Pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192: 
              Art. 21-bis  (Efficacia  del  provvedimento  limitativo
          della sfera giuridica dei privati). - 1.  Il  provvedimento
          limitativo  della  sfera  giuridica  dei  privati  acquista
          efficacia nei confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
          comunicazione allo  stesso  effettuata  anche  nelle  forme
          stabilite  per  la  notifica  agli  irreperibili  nei  casi
          previsti dal codice di procedura  civile.  Qualora  per  il
          numero dei destinatari la comunicazione personale  non  sia
          possibile    o     risulti     particolarmente     gravosa,
          l'amministrazione provvede mediante  forme  di  pubblicita'
          idonee di volta  in  volta  stabilite  dall'amministrazione
          medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
          dei  privati  non  avente  carattere   sanzionatorio   puo'
          contenere una motivata clausola di immediata  efficacia.  I
          provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei  privati
          aventi carattere cautelare ed urgente  sono  immediatamente
          efficaci. 
              Art. 21-ter (Esecutorieta'). - 1. Nei  casi  e  con  le
          modalita'   stabiliti    dalla    legge,    le    pubbliche
          amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
          degli  obblighi  nei  loro  confronti.   Il   provvedimento
          costitutivo di obblighi indica il termine  e  le  modalita'
          dell'esecuzione da parte del  soggetto  obbligato.  Qualora
          l'interessato non ottemperi, le pubbliche  amministrazioni,
          previa diffida, possono provvedere all'esecuzione  coattiva
          nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge. 
              2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
          oggetto somme di denaro si applicano  le  disposizioni  per
          l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. 
              Art.   21-quater   (Efficacia   ed   esecutivita'   del
          provvedimento).  -  1.   I   provvedimenti   amministrativi
          efficaci  sono  eseguiti  immediatamente,  salvo  che   sia
          diversamente stabilito  dalla  legge  o  dal  provvedimento
          medesimo. 
              2. L'efficacia ovvero  l'esecuzione  del  provvedimento
          amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
          il tempo strettamente necessario, dallo stesso  organo  che
          lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla  legge.
          Il termine della  sospensione  e'  esplicitamente  indicato
          nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere  prorogato   o
          differito  per  una  sola  volta,   nonche'   ridotto   per
          sopravvenute esigenze. La  sospensione  non  puo'  comunque
          essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
          del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.».