Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per far fronte agli oneri derivanti  dallo  stato  di  emergenza
sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri  del  31
gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  1°
febbraio 2020,)) lo stanziamento previsto dalla medesima delibera  e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, che a tal fine e' corrispondentemente incrementato. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 ((,)) pari ad euro  20  milioni
per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di  cui  ((all'articolo  1,  comma  542,
della legge 11  dicembre  2016,  n.  232)).  Ai  fini  dell'immediata
attuazione  delle  disposizioni  recate  dal  presente  decreto,   il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
((,)) con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministero  del  31
          gennaio 2020 reca "Dichiarazione dello stato  di  emergenza
          in   conseguenza    del    rischio    sanitario    connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili", pubblicata nella Gazz Uff 01 febbraio  2020
          n. 26. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  recante  «Codice  della
          protezione civile», pubblicato nella Gazz. Uff. 22  gennaio
          2018, n. 17: 
              «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5,
          legge 225/1992)). - 1. Per gli interventi conseguenti  agli
          eventi  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera   c),
          relativamente ai quali il Consiglio dei  ministri  delibera
          la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per  le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 542  della
          legge  11  dicembre  2016,  n.  232  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata
          nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.: 
              «542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di
          pagamento elettronici da  parte  dei  consumatori,  con  il
          provvedimento di cui al comma  544,  sono  istituiti  premi
          speciali, per un ammontare complessivo annuo non  superiore
          a 45 milioni di euro,  da  attribuire  mediante  estrazioni
          aggiuntive a quelle ordinarie  di  cui  al  comma  540,  ai
          soggetti  di  cui  al   predetto   comma   che   effettuano
          transazioni  attraverso   strumenti   che   consentano   il
          pagamento elettronico. Con lo  stesso  provvedimento  sono,
          altresi', stabilite le  modalita'  attuative  del  presente
          comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare
          complessivo, anche per gli esercenti che hanno  certificato
          le operazioni di cessione di  beni  ovvero  prestazione  di
          servizi ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire  le
          risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi
          e le spese amministrative e di comunicazione connesse  alla
          gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  ai
          sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23  ottobre  2018,
          n. 119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, e' incrementato  di  50  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno  2020.  I  fondi  per  le  spese
          amministrative e  di  comunicazione  sono  attribuiti  alle
          amministrazioni che sostengono i relativi costi.».