Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza
sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020,)) lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 ((,)) pari ad euro 20 milioni
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui ((all'articolo 1, comma 542,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232)). Ai fini dell'immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
((,)) con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- La Delibera del Consiglio dei Ministero del 31
gennaio 2020 reca "Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili", pubblicata nella Gazz Uff 01 febbraio 2020
n. 26.
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio
2018, n. 17:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5,
legge 225/1992)). - 1. Per gli interventi conseguenti agli
eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 542 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata
nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:
«542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il
provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi
speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore
a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni
aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai
soggetti di cui al predetto comma che effettuano
transazioni attraverso strumenti che consentano il
pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono,
altresi', stabilite le modalita' attuative del presente
comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare
complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato
le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di
servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le
risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi
e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla
gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, e' incrementato di 50 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le spese
amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle
amministrazioni che sostengono i relativi costi.».