Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla
data dell'8 marzo 2020 e  sono  efficaci,  salve  diverse  previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 
  2. Le misure di cui agli articoli 2  e  3  si  applicano  anche  ai
territori di cui  all'art.  1,  ove  per  tali  territori  non  siano
previste analoghe misure piu' rigorose. 
  3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto
cessano di produrre effetti i decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020. 
  4. Resta salvo  il  potere  di  ordinanza  delle  Regioni,  di  cui
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 
  5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
    Roma, 8 marzo 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
Il Ministro della salute 
        Speranza 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 417