Art. 2
Incremento del personale medico
1. Il Soggetto attuatore di cui all'articolo 1 e' autorizzato a
conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto
unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato
di emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo
nazionale 23 marzo 2005.
2. Ai soggetti incaricati ai sensi del comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 637
del 21 febbraio 2020.