Art. 3
Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero
della salute
1. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal
Soggetto attuatore del Ministero della salute per l'applicazione
delle previsioni di cui all'articolo 1, si provvede nel limite di
euro 5.400.000, a valere sulla contabilita' speciale intestata al
medesimo Soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute e'
autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma
1 risorse pari a euro 5.400.000 per l'anno 2020, iscritte sul
capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute. A
tal fine il capitolo 4393 e' integrato di 2.184.000 euro per l'anno
2020 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
della salute.
3. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal
Soggetto attuatore del Ministero della salute per l'applicazione
delle previsioni di cui all'articolo 2, si provvede nel limite di
euro 1.213.000 a valere sulle risorse finanziarie stanziate dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020.
4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti
dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli