IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto necessario estendere all'intero  territorio  nazionale  le
misure gia' previste dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e  lo  sport  e  per  gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Misure urgenti di contenimento 
            del contagio sull'intero territorio nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio
nazionale. 
  2. Sull'intero  territorio  nazionale  e'  vietata  ogni  forma  di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
  3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni
ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti
sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di
allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti,
riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro
partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed
internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli
eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi
sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati
a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico;  in
tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo  del
proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi
partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti  all'aperto  sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il
rispetto della distanza interpersonale di un metro;».