Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla
data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove
incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.
Roma, 9 marzo 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421