IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006,  concernente  l'attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Roche Registration  Gmbh,
attuale  titolare  A.I.C.,  in  data  20  marzo   2019   ha   chiesto
l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del
medicinale «Hemlibra» (emicizumab); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta del 9-12 luglio 2019, con cui ha espresso
parere  favorevole  alla  rimborsabilita'  delle  nuove   indicazioni
terapeutiche del medicinale «Hemlibra» (emicizumab); 
  Viste le controdeduzioni sottomesse dall'azienda via  pec  all'AIFA
in data 29 luglio 2019; 
  Visto  l'ulteriore  parere  emanato  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica nella sua seduta del 14-16 ottobre 2019; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 18-20 novembre 2019; 
  Vista la deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Rimborsabilita' delle nuove indicazioni 
 
  Le  nuove  indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   HEMLIBRA
(emicizumab): «Hemlibra e' indicato  per  la  profilassi  di  routine
degli episodi emorragici in pazienti affetti  da  emofilia  A  severa
(deficit congenito di fattore VIII, FVIII < 1%) senza  inibitori  del
fattore VIII «Hemlibra» puo' essere usato in tutte le fasce d'eta' 
sono rimborsate come segue: 
    confezione: 
      30  mg/ml  -  soluzione  iniettabile  -  uso   sottocutaneo   -
flaconcino  (vetro)  -  30  mg/1  ml  -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
046130011/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.313,90; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.818,86; 
    confezione: 
      150  mg/ml  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo   -
flaconcino (vetro) -  60  mg/0,4  ml  -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
046130023/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4.627,80; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.637,72; 
    confezione: 
      150  mg/ml  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo   -
flaconcino (vetro) - 105  mg/0,7  ml  -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
046130035/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 8.098,65; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13.366,01; 
    confezione: 
      150  mg/ml  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo   -
flaconcino (vetro)  -  150  mg/1  ml  -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
046130047/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 11.569,50; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 19.094,30. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Alla   specialita'   medicinale   «Hemlibra»   (emicizumab)   viene
riconosciuto  il   requisito   dell'innovativita'   condizionata   in
relazione all'indicazione terapeutica sopra indicata da cui  consegue
unicamente l'inserimento  nei  prontuari  terapeutici  regionali  nei
termini previsti dalla normativa  vigente  (art.  10,  comma  2,  del
decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 189/2012).