Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla
data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto
cessano di produrre effetti, ove incompatibili  con  le  disposizioni
del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 11 marzo 2020  
 
                      Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte 
Il Ministro della salute: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429