Art. 2 Misura della riduzione di imposta 1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa e' ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 507,00 euro. 2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma l in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2019 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2019 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2020 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Fraccaro Il Ministro della difesa Guerini Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro della giustizia Bonafede Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 355