Art. 2
Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico
accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa
e' ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 507,00
euro.
2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui
al comma l in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio
fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento
economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa, corrisposto nell'anno 2019 e fino a capienza della
stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza
sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte
eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle
medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2019 ed assoggettate
all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico
accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi
sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui
all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2020
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Fraccaro
Il Ministro della difesa
Guerini
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro della giustizia
Bonafede
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
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