Art. 3 
 
  E'  fatto  obbligo  alla  struttura  prescrittrice  di  trasmettere
tempestivamente all'area pre-autorizzazione dell'AIFA i dati relativi
ai pazienti trattati con il medicinale di cui all'art. 1  secondo  le
modalita'  indicate  nell'apposita  sezione  del  sito  istituzionale
dell'AIFA    «Emergenza    COVID-19»    al    seguente     indirizzo:
https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19.