Art. 2 1. I medicinali di cui all'art. 1 dovranno essere dispensati dalle farmacie ospedaliere. 2. E' fatto obbligo alla struttura prescrittrice di trasmettere tempestivamente all'area pre-autorizzazione dell'AIFA i dati relativi ai pazienti trattati con i medicinali di cui all'art. 1 secondo le modalita' indicate nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'AIFA «Emergenza COVID-19», al seguente indirizzo: https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19.