Art. 2 
 
  1. I medicinali di cui all'art. 1 dovranno essere dispensati  dalle
farmacie ospedaliere. 
  2. E' fatto obbligo alla  struttura  prescrittrice  di  trasmettere
tempestivamente all'area pre-autorizzazione dell'AIFA i dati relativi
ai pazienti trattati con i medicinali di cui all'art.  1  secondo  le
modalita'  indicate  nell'apposita  sezione  del  sito  istituzionale
dell'AIFA    «Emergenza    COVID-19»,    al    seguente    indirizzo:
https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19.