IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5  dicembre  1997,  n.  430,
recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione
economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma  dall'art.  7
della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le  funzioni  svolte
dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo,  sulla  base
di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e  che,  in
particolare, al comma  1,  lettera  a),  prevede  che  il  CIPE,  tra
l'altro, definisce le linee di politica economica  da  perseguire  in
ambito nazionale, comunitario e internazionale; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
143,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,    recante
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.
59», che attribuisce al CIPE il compito di definire con  delibera  le
operazioni  e  le  categorie  di   rischi   assicurabili   da   parte
dell'Istituto per i servizi assicurativi del  commercio  estero  (ora
SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica (ora Ministero dell'economia  e  delle
finanze), di concerto con il Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  tenendo  anche  conto  degli   accordi
internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione
europea in materia di privatizzazione dei  rischi  di  mercato  e  di
armonizzazione dei sistemi comunitari di  assicurazione  dei  crediti
all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato; 
  Visto, altresi', l'art. 8, comma 1, secondo periodo,  del  predetto
decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale dispone che la legge di
approvazione del bilancio dello  Stato  definisce  i  limiti  globali
degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del  predetto  art.  2,
distintamente per le garanzie  di  durata  inferiore  e  superiore  a
ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che  prevede,
tra l'altro, che le attivita' che beneficiano  della  garanzia  dello
Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2,
comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998; 
  Vista la direttiva n. 98/29/CE del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva n. 98/29/CE in materia  di
assicurazione  dei  crediti  all'esportazione   per   le   operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite  con
delibera del  CIPE  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 143 del 1998; 
  Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,   convertito   con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede,  tra
l'altro, che gli impegni assunti da SACE  S.p.A.,  nello  svolgimento
dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma, sono  garantiti
dallo Stato nei limiti  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio  dello  Stato  distintamente  per  le  garanzie  di   durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per  lo
sviluppo  economico,  sociale   e   territoriale»,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una
quota parte dei limiti degli  impegni  assicurativi  assistiti  dalla
garanzia  dello  Stato  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato possa essere  riservata  all'attivita'  indicata
nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture  assicurative
in relazione a  finanziamenti,  prestiti  obbligazionari,  titoli  di
debito  ed  altri  strumenti  finanziari  connessi  al  processo   di
internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); 
  Visto il regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato il del  regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Visto l'art. 6, comma 9-bis, del citato decreto-legge  n.  269  del
2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non
di mercato  puo'  operare  in  favore  di  SACE  S.p.A.  rispetto  ad
operazioni riguardanti settori  strategici  per  l'economia  italiana
ovvero societa'  di  rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di
livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute  per  il
sistema economico produttivo del Paese in  grado  di  determinare  in
capo a SACE S.p.A. elevati rischi  di  concentrazione  verso  singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di  destinazione;
(ii) che in tal caso la garanzia dello Stato  opera  a  copertura  di
eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare
massimo di capacita', compatibile coni limiti globali  degli  impegni
assumibili in  garanzia;  (iii)  che  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  fondo  a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi  del  predetto
comma 9-bis (di seguito; «Fondo»); 
  Visto, altresi', l'art. 6, comma 9-ter, del predetto  decreto-legge
n. 269 del 2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del  decreto-legge
n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (i) che  il  Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con SACE S.p.A. uno  schema  di
convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa
per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente
il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi  i
parametri per la determinazione della concentrazione del rischio,  la
ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri  di
quantificazione  del  premio  riconosciuto  allo  Stato,  nonche'  il
livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A. e'  tenuta  ad
assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi  criteri  di
misurazione; (ii) che la convenzione ha una  durata  dl  dieci  anni;
(iii) che lo schema di  convenzione  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  del  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la  delibera  di  questo  Comitato  20  luglio  2007,  n.  62
(Gazzetta Ufficiale n. 243/2007) concernente le operazioni  e  rischi
assicurabili da SACE S.p.A.; 
  Vista la delibera di  questo  Comitato  14  febbraio  2014,  n.  17
(Gazzetta Ufficiale n. 190/2014),  concernente  le  operazioni  e  le
categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla  quale,
fermo restando quanto stabilito  nella  delibera  n.  62/2007  e  nel
rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con  la
legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonche' degli accordi
internazionali e della normativa  dell'Unione  europea  e  nazionale,
Sace S.p.A. puo'  intervenire  nei  settori  caratterizzati,  per  la
natura del mercato di riferimento, da un esiguo numero di controparti
e dal conseguenti rischi; 
  Vista la delibera di  questo  Comitato  10  novembre  2014,  n.  52
(Gazzetta Ufficiale  n.  3/2015),  concernente  le  operazioni  e  le
categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla  quale,
nelle more dell'emanazione del provvedimenti di cui all'art. 6, commi
9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003,  tenuto  conto  del
carattere  strategico  per  l'economia  italiana  del  settore  della
cantieristica, SACE S.p.A., nel rispetto  dei  limiti  globali  degli
impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato, nonche' degli accordi internazionali e  della  normativa
dell'Unione europea e nazionale, puo' assumere in garanzia  ulteriori
operazioni a supporto del settore strategico della cantieristica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2014, che ha, per le finalita' di cui al  predetto  art.  6,
comma 9-bis: (i) individuato  i  settori  strategici  per  l'economia
italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati
e/o integrati  con  delibere  assunte  dal  CIPE;  (ii)  definito  la
disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato  con  compiti,  tra
l'altro, di analisi  delle  risultanze  relative  al  portafoglio  in
essere di SACE S.p.A.,  di  proposta  e  di  controllo  (di  seguito:
«Comitato di monitoraggio»); 
  Visto il decreto del  Presidente  dei  Consiglio  dei  ministri  20
novembre 2014 di approvazione della convenzione stipulata ai sensi  e
per gli effetti dell'art. 6,  commi  9,  9-bis  e  9-ter  del  citato
decreto-legge n. 269 del 2003, tra il Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  del  Tesoro  e  SACE  S.p.A.  (di  seguito:
«Convenzione»),  che   disciplina   lo   svolgimento   dell'attivita'
assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e,
specificamente, il funzionamento  della  garanzia  di  cui  al  comma
9-bis,  ivi  inclusi  i  parametri  per   la   determinazione   della
concentrazione del  rischio,  la  ripartizione  del  rischi  e  delle
relative remunerazioni,  i  criteri  di  quantificazione  del  premio
riconosciuto   allo   Stato   nonche'   il    livello    minimo    di
patrimonializzazione che SACE S.p.A.  e'  tenuta  ad  assicurare  per
poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; 
  Visto l'art. 1, comma 879, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,   che   ha
incrementato la dotazione del Fondo di 150  (centocinquanta)  milioni
di euro per l'anno 2016; 
  Visto l'art. 3, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che, al comma 3,  ha
fissato con riferimento agli impegni assumibili da  SACE  S.p.A.  per
l'anno finanziario 2019 rispettivamente in 3.000 (tremila) milioni di
euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e  in  22.000
(ventiduemila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore  a
ventiquattro mesi, gli importi massimi di garanzia dello Stato e,  al
comma 4, ha disposto che SACE  S.p.A.,  e'  autorizzata,  per  l'anno
finanziario 2019, a  rilasciare  garanzie  e  coperture  assicurative
relativamente alle attivita' di cui al  predetto  art.  11-quinquies,
comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2005, entro  una  quota  massima
del 30 per cento di ciascuno del limiti indicati al medesimo comma 3; 
  Visto l'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  che
istituisce il fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul
bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato; 
  Visto il  parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  reso  al
Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile  2016,  n.
188938, relativamente a «Garanzia  dello  Stato  per  rischi  non  di
mercato in favore di SACE S.p.A. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter,  del
decreto-legge n. 269/2003 innalzamento della portata massima a carico
dello Stato (c.d. «limite speciale»)  previsto  dall'art.  7.8  della
richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014»,  secondo  cui,
tra l'altro: 
    (i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla  luce  della
previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.  143  del
1998, che lo prescrive in via generale per tutte le  operazioni  e  i
rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento e'
contemplato altresi' dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.
95  del  2000  attuativo  della  direttiva  29/98   in   materia   di
assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a  medio
e lungo termine; 
    (ii)   occorre   valutare   rigorosamente    la    compatibilita'
dell'innalzamento della predetta portata massima  cumulata  a  carico
dello Stato con i meccanismi  di  funzionamento  e  salvaguardia  del
Fondo al  fine  di  non  superare  i  limiti  globali  degli  impegni
assumibili in garanzia; 
    iii) il presupposto  per  poter  aumentare  la  predetta  portata
massima e' l'esistenza nel Fondo di un idoneo  accantonamento,  fermo
restando  che  nel  Fondo  dovrebbero  residuare  ulteriori   risorse
finanziarie disponibili a fronte di future istanze  per  il  rilascio
della garanzia, con conseguente onere dl rifinanziamento in  caso  di
esaurimento delle stesse; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 9  novembre  2016,  n.  51
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  25  novembre  2016),
che ha tra l'altro stabilito: 
    a) di individuare i settori strategici  per  l'economia  italiana
con maggiore impatto  economico-sociale  per  i  quali  e'  possibile
l'attivazione del «limite speciale»  ai  sensi  dell'art.  7.8  della
Convenzione, fissandone criteri e modalita'; 
    b) di  approvare  le  singole  operazioni  riferite  ai  predetti
settori  strategici  con  attivazione  del  «limite  speciale»,   con
eventuali indicazioni in termini  di  priorita'  tra  le  operazioni,
previa verifica istruttoria, da parte dei Ministeri  dall'economia  e
delle finanze e dello sviluppo economico, della compatibilita'  delle
operazioni  medesime  con:  (i)  i  limiti  globali   degli   impegni
assumibili in garanzia  da  SACE  S.p.A.;  (ii)  il  principio  della
condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A.; (iii) la  dotazione
dei Fondo; (iv) i limiti di esposizione definiti per ciascun settore; 
    c) che per  il  settore  croceristico  puo'  essere  attivato  il
menzionato «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione
per operazioni nella pipeline 2016-2017 di SACE, fissandone i  limiti
(25 miliardi di euro dl esposizione cumulata SACE  +  Stato;  40  per
cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari  al  massimo
400 per cento del trattenuto da SACE), approvando  alcune  specifiche
operazioni nel settore, disponendo,  altresi',  un  incremento  della
dotazione del Fondo fino a un importo massimo  di  500  (cinquecento)
milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del citato fondo  di
cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 10  luglio  2017,  n.  57,
(Gazzetta  Ufficiale  n.  248  del  23  ottobre  2017),   concernente
l'approvazione, ai sensi della delibera CIPE n. 5112016,  di  quattro
operazioni di supporto all'export con controparte  «Norvegian  Cruise
Lines Corporation ltd.», nel settore  della  cantieristica,  al  fine
della concessione della garanzia dello  Stato  con  applicazione  del
«limite speciale»; 
  Vista la delibera n. 23 del 28 febbraio 2018 con cui  il  CIPE,  in
ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, ha  approvato,
in conformita' con quanto previsto dalla delibera dello  stesso  CIPE
del  9  novembre  2016,  n.  51,  l'operazione  riferita  al  settore
crocieristico con controparte «Carnival Plc», la quale  determina  il
superamento della portata massima  dell'esposizione  a  carico  dello
Stato con riferimento alle variabili settore e controparte; 
  Viste  le  osservazioni  della  Corte  dei   conti   in   sede   di
registrazione  della   citata   delibera   n.   51/2016   in   ordine
all'opportunita'  di  aggiornare  la   Convenzione,   prevedendo   un
accantonamento aggiuntivo che tenga conto, oltre  che  della  perdita
attesa,  anche  delle  perdite  inattese,  della  concentrazione  del
rischio, della differenza tra premio commerciale  e  premio  tecnico,
del  rating  dell'impresa,  e  soprattutto,  che  SACE  conservi  una
percentuale adeguata dei rischio su ciascuna nuova operazione; 
  Vista la delibera di questo Comitato  del  21  marzo  2018,  n.  34
concernente «Operazioni  e  rischi  assicurabili  da  SACE  S.p.A.  e
garantibili dallo Stato  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  9-bis,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con  la  quale,
in particolare: 
    (i) sono state confermate, anche per il 2018,  le  previsioni  di
cui all'art. 2 della delibera di  questo  Comitato  n.  51  del  2016
relativamente alle  operazioni  e  rischi  assicurabili  nel  settore
croceristico; 
    (ii) ai sensi dell'art. 1 della stessa delibera  n.  51/2016,  in
considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle  ricadute
sul sistema produttivo del Paese, e' stata estesa la possibilita'  di
attivare il «limite  speciale»,  entro  limiti  determinati,  per  il
settore della difesa e per operazioni  con  controparte  sovrana  nei
Paesi Argentina, Egitto e Kenya; 
  Vista la delibera n. 40 del 26 aprile 2018  con  cui  il  CIPE,  in
ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, ha  approvato,
in conformita' con quanto previsto dalla delibera dello  stesso  CIPE
del 9 novembre 2016, n. 51,  undici  operazioni  delle  quali  cinque
riferite al settore crocieristico con controparti Carnival  Plc,  MSC
Svizzera e Tui Cruises AG (TUI), le quali determinano il  superamento
della portata massima  dell'esposizione  a  carico  dello  Stato  con
riferimento alla variabile controparte, unica variabile rilevante per
l'attivazione della garanzia di cui all'art. 6.1c  della  Convenzione
e, pertanto,  da  considerare  ai  fini  della  verifica  dei  limiti
indicati nella delibera CIPE n. 34/2018; 
  Vista la successiva delibera del 28 novembre 2018  n.  84,  con  la
quale il CIPE ha tra l'altro  stabilito,  in  ragione  degli  impatti
positivi sull'economia italiana,  di  approvare  quattro  operazioni,
riferite al settore crocieristico,  che  determinano  il  superamento
della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato  entro  i
limiti indicati nella delibera CIPE n. 34/2018; 
  Visto il verbale della riunione del  Comitato  di  monitoraggio  in
data 2 agosto 2019,  nel  quale,  tra  l'altro,  detto  Comitato,  in
considerazione dei favorevoli impatti per l'economia, si e'  espresso
positivamente sul documento «Piano annuale 2019» (ivi compresi):  (i)
il quadro delle operazioni per ciascuno dei settori  e  paesi  per  i
quali si prevede la concessione del c.d. «limite speciale»;  (ii)  le
ipotesi di definizione dei  limiti  di  operativita'  della  garanzia
dello Stato e delle soglie di attivazione), indicando  l'opportunita'
di un'estensione dell'ambito di operativita' della delibera  CIPE  n.
51/2016  e  della  successiva  delibera  n.  34/2018  ai  fini  della
concessione del c.d. «limite speciale» nel 2019 a: 
    a) ulteriori  operazioni  nella  pipeline  di  SACE  nel  settore
crocieristico,  con  i  medesimi  limiti  (25  miliardi  di  euro  di
esposizione cumulata SACE +  Stato;  40  per  cento  del  portafoglio
complessivo; garanzia statale pari  al  massimo  400  per  cento  del
trattenuto da SACE); 
    b) ulteriori operazioni nel settore della Difesa, con i  medesimi
limiti (18 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato;  29
per cento del  portafoglio  complessivo;  garanzia  statale  pari  al
massimo 400 per cento del  trattenuto  da  SACE)  esclusivamente  per
operazioni con controparte sovrana; 
    c) ulteriori operazioni con  controparte  sovrana  Egitto  con  i
medesimi limiti (6 miliardi di curo di esposizione  cumulata  SACE  +
Stato; 10 per cento del  portafoglio  complessivo;  garanzia  statale
pari al massimo 400 per cento del trattenuto da  SACE)  coerentemente
con    le    indicazioni    della     Cabina     di     regia     per
l'internazionalizzazione; 
    d) ulteriori operazioni con controparte sovrana Argentina,  entro
limiti piu' contenuti alla luce  del  mutato  contesto  economico  di
riferimento (1,5 miliardi di euro  di  esposizione  cumulata  SACE  +
Stato; 3 per cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari
al massimo 150 per cento del trattenuto da SACE) coerentemente con le
indicazioni della Cabina di regia per l'internazionalizzazione; 
  Considerato che  il  predetto  piano  annuale  indica  gli  impatti
potenziali sull'economia italiana del  complesso  di  quei  progetti,
ricompresi nella pipeline di SACE S.p.A. per il 2019  e  realizzabili
solo  con   applicazione   del   «limite   speciale»,   nei   settori
crocieristico e della difesa nonche' nei Paesi Argentina, ed  Egitto,
in termini di maggiore: (i) valore della produzione (complessivamente
circa 127 miliardi di euro); (ii) PIL  (complessivamente  circa  43,4
miliardi di  euro);  (iii)  livello  occupazionale  (complessivamente
595.900 unita' lavorative annue - ULA); 
  Vista la successiva nota in data 10 settembre 2019, con la quale la
SACE, in considerazione dell'intervenuto peggioramento  del  contesto
macroeconomico dello Stato argentino, ha ritenuto, tenuto conto della
linea di prudente apprezzamento costantemente adottata  dal  Comitato
di monitoraggio, di non richiedere  l'attivazione  del  c.d.  «limite
speciale» per la variabile «Paese Argentina», gia' prevista dal piano
annuale 2019; 
  Considerata l'esigenza di rafforzare ulteriormente,  in  un  quadro
stabile   ed   organico,   l'azione   di   supporto   all'export    e
all'internazionalizzazione delle  imprese,  in  relazione  al  mutate
contesto di mercato e alta crescente richiesta di  assicurazione  dei
crediti all'esportazione, anche attraverso il ricorso  alla  garanzia
dello Stato in favore di SACE S.p.A. per rischi non di mercato di cui
al menzionato art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Considerato che la Sace S.p.A., con sei istanze in data 3 settembre
2019  e  successive  integrazioni,   ha   presentato   richiesta   di
concessione della garanzia dello Stato con applicazione  del  «limite
speciale» per altrettante operazioni nel settore crocieristico -  una
con controparte Carnival plc,  cinque  con  controparte  MSC  -  gia'
deliberate  dalla  societa'  condizionatamente  al   rilascio   della
garanzia medesima (c.d. «garanzia proporzionale in eccedente»); 
  Considerato che le suddette operazioni  ricomprese  nella  pipeline
della  SACE  S.p.A.  per  il  2019  trovano  riferimento  nel  citato
documento «Piano  annuale  2019»,  e  che  per  tali  operazioni,  e'
riconosciuto un positivo impatto sull'economia italiana  (stimato  in
circa 3.188,8 milioni di euro in  termini  di  PIL  e  in  46,363  in
termini di unita' lavorative annue - ULA, applicando  il  modello  di
analisi della delibera n. 51/2016); 
  Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai
ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della  richiamata
delibera di questo Comitato n. 51/2016, le  suddette  sei  operazioni
risultano compatibili con i principi e i limiti gia' fissati  per  il
settore crocieristico dalle delibere n. 51/2016 e 34/2018 che vengono
riconfermati per il 2019 con la presente delibera, ed in  particolare
con: 
    a) limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dalla SACE
S.p.A. (art. 1, comma 4, lettera a, della  delibera)  in  termini  di
nuovi flussi assicurabili annualmente, cosi come definiti dalla legge
di bilancio, in quanto le suddette operazioni  trovano  capienza  nel
plafond, approvato nell'ambito della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che, all'art.
3, comma 3, ha fissato con riferimento agli impegni assumibili  dalla
SACE S.p.A. per l'anno  finanziario  2019  rispettivamente  in  3.000
(tremila)  milioni  di  euro  per  le  garanzie  di  durata  fino   a
ventiquattro mesi e in 22.000 (ventiduemila) milioni di curo  per  le
garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, gli importi massimi
di garanzia dello Stato; 
    b) il principio della condivisione del rischio tra lo Stato e  la
SACE S.p.A., in modo  da  assicurare  che  il  totale  degli  importi
complessivamente  garantiti  dallo  Stato  sia,  in  ogni  caso,  non
superiore al totale  delle  esposizioni  complessivamente  conservate
dalla SACE S.p.A. (art. 1, comma 4, lettera b), in quanto  il  totale
delle esposizioni deliberate complessivamente ritenute dalla SACE  e'
di 37,30 miliardi di euro, mentre il totale degli importi  deliberati
potenzialmente garantiti dallo Stato incluse le istanze relative alle
sei operazioni in oggetto assomma a 25,63 miliardi di euro; 
    c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare
gli  idonei  accantonamenti  aggiuntivi  a  fronte  di  una  maggiore
concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita  dal
Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lettera c), come attestato
dal gestore del Fondo; 
    d) gli specifici limiti riferiti al settore crocieristico fissati
dalla richiamata delibera n. 51/2016 (art. 2, comma  1),  in  quanto,
con le menzionate sei operazioni: (i) l'esposizione cumulata detenuta
complessivamente dalla SACE S.p.A. e dallo Stato non supera il valore
massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non  eccede  la  quota
massima del 40 per cento dell'intero  portafoglio  rischi  in  essere
complessivamente  detenuto  dalla  SACE  S.p.A.  e  dallo  Stato;  in
particolare, tale esposizione e'  pari  a  21,60  miliardi  di  euro,
equivalente  al  34,3  per  cento  dell'intero   portafoglio   rischi
deliberato complessivamente detenuto dalla SACE e dallo  Stato;  (ii)
la portata massima percentuale  dell'esposizione  cumulata  a  carico
dello Stato rispetto  alla  quota  ritenuta  dalla  SACE  S.p.A.  con
riferimento al medesimo  settore,  Paese,  controparte  o  gruppo  di
controparti connesse, non supera il 400  per  cento  della  quota  di
esposizione  ritenuta  dalla  Sace  S.p.A.  rispetto  alla   medesima
variabile. In particolare, il valore di picco di tale portata massima
percentuale e' raggiunto con riferimento alla controparte  «Norwegian
Cruise Line Corporation Ltd» ed e' pari al 391,3 per cento; 
  Considerato che, ai fini della concessione della garanzia  su  tali
sei operazioni, e' stato  acquisito  il  parere  di  IVASS  ai  sensi
dell'art. 6, comma 9-bis, del  decreto-legge  n.  269  del  2003,  la
quale, con note nn. 0252433/19, 0252440/19,  0252441/19,  0252442/19,
0252439/19 e 0252443/19, tutte del 31 ottobre 2019, ha rilevato  come
l'assunzione  degli  impegni  derivanti  dalle  suddette   operazioni
determina: (i) un elevato rischio di concentrazione in  capo  a  SACE
per effetto del superamento della soglia di attivazione  fissata  con
riguardo  alla  variabile  controparte  singola  (e  alla   variabile
controparte Carnival per l'istanza n. 5); (ii) il  superamento  della
portata massima a carico dello Stato per le variabili  controparte  e
settore. Sulla base dei criteri di valutazione fissati  dal  Comitato
di monitoraggio, IVASS ha altresi' rilevato la congruita' del  premio
riconosciuto allo Stato; 
  Considerato che la «Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
S.p.A.» (CONSAP) - gestore del Fondo, con comunicazione n. 208438 del
25 ottobre 2019 ha rappresentato  che,  tenuto  conto  delle  perdite
attese complessivamente stimate in 1.321,40 milioni di euro  (incluse
le operazioni non ancora perfezionate o rispetto alle  quali  non  e'
stato ancora erogato il finanziamento), comprensive  dell'Add  On  di
134,27 milioni di euro, le  risorse  finanziarie  del  Fondo  pari  a
1.570,44 milioni di euro (al netto delle remunerazioni  attese  sulle
operazioni deliberate ma non  ancora  perfezionate  o  rispetto  alle
quali  il  finanziamento  non  e'  ancora  stato  erogato)  risultano
adeguate per la concessione della garanzia dello Stato  in  relazione
alle operazioni in oggetto; 
  Considerato inoltre che, nel medesimo parere, CONSAP certifica  una
dotazione residua del Fondo pari a  249,04  milioni  di  euro,  quale
disponibilita' finanziaria per il rilascio di ulteriori garanzie; 
  Vista la nota n. 0201593 del 21 novembre  2019,  con  la  quale  e'
stata  trasmessa  la  proposta  a  firma   congiunta   dei   Ministri
dell'economia  e  delle  finanze  e  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale, concernente: i) la conferma anche per il
2019 delle previsioni contenute nelle precedenti delibere  di  questo
Comitato n. 51 del 2016 e n. 34 del 2018, in merito  a  operazioni  e
rischi assicurabili da SACE S.p.A. nei settori crocieristico e  della
difesa, nonche' riferiti al paese Egitto;  ii)  approvazione  di  sei
operazioni di  supporto  all'export  nel  settore  crocieristico  che
determinano il superamento della portata massima a carico dello Stato
con riferimento alla variabile controparte; 
  Ritenuto,   pertanto,   necessario   che   questo   Comitato,    in
considerazione dei citati positivi impatti sull'economia  italiana  e
sul sistema produttivo del Paese, confermi, anche  per  il  2019,  la
possibilita'  di  attivare  il  «limite   speciale»   per   ulteriori
operazioni nei settori crocieristico  e  della  difesa,  nonche'  per
operazioni con controparte sovrana Egitto; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
della delibera 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di
questo Comitato; 
  Vista la nota congiunta prot. DIPE 5982-P- del  21  novembre  2019,
posta a base della odierna seduta di Comitato; 
  Su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze  e
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Operazioni e rischi riassicurabili 
 
  1. Anche per il 2019, in considerazione degli impatti sull'economia
italiana e delle ricadute sul sistema produttivo  nazionale,  restano
confermate: 
    a. le previsioni contenute nell'art. 2 della delibera  di  questo
Comitato n. 51 del 2016 e al punto 1 della successiva delibera n.  34
del 2018 relativamente alle  operazioni  e  rischi  assicurabili  nel
settore crocieristico; 
    b. le previsioni contenute al punto 2 nella  delibera  di  questo
Comitato n. 34  del  2018  relativamente  alle  operazioni  e  rischi
assicurabili nel settore della difesa con controparte sovrana; 
    c. le previsioni contenute al punto 4 della  delibera  di  questo
Comitato n. 34  del  2018  relativamente  alle  operazioni  e  rischi
assicurabili riferite al Paese Egitto con controparte sovrana. 
  2. Le operazioni riferite ai settori e al paese di cui al punto  1,
lettere a, b, c,  saranno  approvate  da  questo  Comitato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, della propria delibera n. 51 del 2016.