Art. 2 Disposizioni per le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 1. Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti in modalita' diverse dal regime convenzionale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano, ove possibile, le modalita' previste dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie con le medesime modalita' previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e secondo i criteri stabiliti nei vigenti accordi locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.