Art. 3 Disposizioni in materia di servizi di comunicazione elettronica 1. Al fine di poter garantire la piena funzionalita' dei servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, a supporto delle iniziative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono tenute a: a) garantire, sul territorio nazionale, la piu' ampia disponibilita' di servizi a banda larga e ultra larga, idonea ad assicurare in forma generalizzata la fruibilita' delle applicazioni per il lavoro agile, al fine di ridurre la mobilita' sul territorio dei cittadini lavoratori, in coerenza con quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e relative disposizioni attuative; b) soddisfare prioritariamente, anche rispetto a contratti gia' stipulati, le richieste di connettivita' ed erogazione e implementazione dei servizi provenienti dalle strutture ospedaliere o qualunque altro organismo od ente coinvolto nelle suddette azioni di contrasto; c) adottare le misure necessarie per garantire la continuita' dei servizi di comunicazione elettronica e l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, come previsto dall'art. 73 del suddetto decreto legislativo n. 259 del 2003; d) soddisfare prioritariamente le richieste di attivazioni di nuovi servizi a banda larga e ultra larga dando priorita' agli interventi nelle zone ove non sia gia' disponibile un servizio di comunicazione elettronica di tale tipologia. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli