Art. 4 1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'art. 2 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto. 2. Con riferimento al collegamento con gli scali di Milano, l'accettazione puo' essere presentata alternativamente sulla rotta Comiso-Milano Malpensa e viceversa o sulla rotta Comiso-Milano Linate e viceversa o sulla rotta Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa. 3. L'accettazione di un vettore, presentata per prima nei termini di cui al comma 1 e completa di tutti gli elementi costitutivi indicati nell'allegato tecnico, per una delle tre rotte di collegamento dello scalo di Comiso con gli scali di Milano fa decadere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte di collegamento con Milano e determina il mancato accoglimento di eventuali accettazioni presentate successivamente per le stesse due altre rotte.