Art. 4 
 
  1. I vettori comunitari che intendono  operare  le  rotte  indicate
all'art. 2 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di  cui  al
presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo  finanziario,
devono  presentare  all'E.N.A.C.  (Ente  nazionale  per   l'aviazione
civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio  secondo
le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto. 
  2. Con  riferimento  al  collegamento  con  gli  scali  di  Milano,
l'accettazione puo' essere presentata  alternativamente  sulla  rotta
Comiso-Milano Malpensa e viceversa o sulla rotta Comiso-Milano Linate
e viceversa o sulla rotta Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa. 
  3. L'accettazione di un vettore, presentata per prima  nei  termini
di cui al comma 1  e  completa  di  tutti  gli  elementi  costitutivi
indicati  nell'allegato  tecnico,  per  una  delle   tre   rotte   di
collegamento dello scalo  di  Comiso  con  gli  scali  di  Milano  fa
decadere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico  sulle  altre
due  rotte  di  collegamento  con  Milano  e  determina  il   mancato
accoglimento di eventuali accettazioni presentate successivamente per
le stesse due altre rotte.