Art. 5 1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui all'art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea su ciascuna delle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, o, in alternativa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, o, in alternativa Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa puo' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° agosto 2020, tramite gara pubblica, a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, che si conclude con l'aggiudicazione al vettore che ha presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 2. L'informativa relativa all'invito a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.