Art. 5 
 
  1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE)  n.
1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna  accettazione  di
cui all'art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo  di  linea
su  ciascuna  delle  rotte   Comiso-Roma   Fiumicino   e   viceversa,
Comiso-Milano Linate e viceversa, o,  in  alternativa,  Comiso-Milano
Malpensa e viceversa, o, in alternativa Comiso-Bergamo Orio al  Serio
e viceversa puo' essere concesso in  esclusiva  e  con  compensazione
finanziaria, per un periodo di tre anni a  decorrere  dal  1°  agosto
2020, tramite gara  pubblica,  a  norma  dell'art.  17  del  medesimo
regolamento comunitario, che  si  conclude  con  l'aggiudicazione  al
vettore che ha presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  2. L'informativa relativa all'invito a partecipare  alla  gara,  ai
sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.