Art. 7 1. Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della medesima gara e viene altresi' approvata la convenzione, sottoscritta dall'E.N.A.C. e dal singolo vettore, per regolare l'esercizio del servizio concesso. 2. La concessione al vettore aggiudicatario del diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea su una delle tre rotte di collegamento dello scalo di Comiso con Milano determina la decadenza dell'obbligatorieta' degli oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte per le quali non e' risultata selezionata un'eventuale pertinente offerta. 3. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto agli organi competenti per il controllo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it). Roma, 12 febbraio 2020 Il Ministro: De Micheli