Art. 7 
 
  1. Con successivo decreto del direttore  della  Direzione  generale
per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene reso esecutivo  l'esito
della  gara  di  cui  all'art.   5,   viene   concesso   al   vettore
aggiudicatario  della  gara  stessa  il  diritto  di  esercitare   in
esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di  linea
oggetto  della  medesima  gara  e   viene   altresi'   approvata   la
convenzione, sottoscritta dall'E.N.A.C. e dal  singolo  vettore,  per
regolare l'esercizio del servizio concesso. 
  2.  La  concessione  al  vettore  aggiudicatario  del  diritto   di
esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria  il  servizio
aereo di linea su una delle tre rotte di collegamento dello scalo  di
Comiso con Milano determina la decadenza  dell'obbligatorieta'  degli
oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte per le quali non  e'
risultata selezionata un'eventuale pertinente offerta. 
  3. Il  decreto  di  cui  al  comma  1  e'  sottoposto  agli  organi
competenti per il controllo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it). 
 
    Roma, 12 febbraio 2020 
 
                                              Il Ministro: De Micheli