Art. 10 Concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse dall'agenzia in seguito ad un provvedimento di ammissione che dovra' essere sottoscritto per accettazione dalla beneficiaria entro cinque giorni dalla relativa notifica. Le agevolazioni non potranno essere concesse successivamente al 31 dicembre 2020. 2. L'erogazione delle agevolazioni avviene sul conto corrente di cui all'art. 8, comma 4, lettera a), in due quote, la prima delle quali, pari al 60% delle agevolazioni complessivamente concesse, a seguito dell'accettazione del provvedimento di cui al comma 1. 3. La seconda quota a saldo e' erogata a seguito del completamento del programma di investimenti cosi' come determinata dall'ultimo titolo di spesa inerente al programma agevolato. La richiesta di erogazione del saldo dovra' essere presentata all'agenzia entro trenta giorni dal completamento del programma unitamente ai titoli di spesa relativi agli investimenti realizzati, alla documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento dei predetti titoli e all'ulteriore documentazione successivamente indicata sul sito internet dell'agenzia. L'erogazione del saldo e' subordinata alle positive verifiche in merito alla effettiva capacita' del programma realizzato di conseguire gli obiettivi dichiarati in sede di domanda e asseverati nella relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 4, lettera e). 4. A seguito dell'erogazione della quota a saldo riferita al programma degli investimenti, la beneficiaria potra' presentare la richiesta di erogazione della quota di contributo riferita al capitale circolante sulla base della documentazione che sara' indicata sul sito dell'agenzia. L'importo di tale contributo sara' commisurato all'ammontare dell'investimento effettivamente ammesso alle agevolazioni. 5. A conclusione del programma l'impresa dovra' presentare apposita dichiarazione di entrata in produzione degli investimenti agevolati e della messa a disposizione del Commissario dei dispositivi.