Art. 11 Variazioni 1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', ovvero variazioni del programma d'investimento relative agli obiettivi, alla modifica della tempistica di realizzazione, fermo restando il termine massimo di centottanta giorni per completare il programma, alla localizzazione delle attivita' devono essere tempestivamente comunicate all'agenzia affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa. 2. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e' stata approvata l'agenzia sospende l'erogazione delle agevolazioni.