Art. 13 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria; b) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatorie; c) mancata realizzazione del programma d'investimento nei termini indicati all'art. 5, comma 2; d) non mantenimento dei beni per l'uso previsto per una durata pari ad almeno due anni dal completamento dell'investimento; e) mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate del finanziamento concesso; f) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2020 Il Commissario straordinario Arcuri