Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. La presente ordinanza, considerata la necessita' di contrastare piu' efficacemente il progredire dell'epidemia COVID 19, nonche' la situazione attuale di carenza di liquidita' di cui soffrono le imprese italiane del comparto, fornisce, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge, le disposizioni volte a consentire l'attuazione e la gestione ad opera dell'agenzia della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale prevista dal medesimo art. 5.