Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  degli
aiuti di cui alla presente ordinanza sono pari, ai sensi dell'art. 5,
comma    6,    del    decreto-legge,     a     euro     50.000.000,00
(cinquantamilioni/00),  fatti  salvi   eventuali   incrementi   della
dotazione   finanziaria   disposti   con   successivi   provvedimenti
legislativi o amministrativi. 
  2. Per la gestione delle risorse di cui al comma  1  e'  utilizzato
l'apposito conto corrente infruttifero intestato all'agenzia,  aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 5, comma 6 del decreto-legge.