Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui alla presente ordinanza sono pari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge, a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi. 2. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1 e' utilizzato l'apposito conto corrente infruttifero intestato all'agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del decreto-legge.