Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Gli incentivi di cui  alla  presente  ordinanza  possono  essere
concessi a societa' di persone o di capitali ivi comprese le societa'
cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e
le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile  di
qualsiasi dimensione localizzate sull'intero territorio nazionale. 
  2. Alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni, le imprese indicate al comma 1 devono: 
    a) essere regolarmente costituite e iscritte nel  registro  delle
imprese. Le imprese non  residenti  nel  territorio  italiano  devono
avere  una  personalita'  giuridica  riconosciuta  nello   stato   di
residenza come risultante dall'omologo registro delle  imprese.  Tali
soggetti  dovranno  dimostrare  di  possedere  almeno  una  sede  sul
territorio italiano; 
    b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non
essere  in  liquidazione  volontaria   o   sottoposte   a   procedure
concorsuali ad eccezione di quelle in continuita' aziendali; 
    c) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 
    d) essere in regime di contabilita' ordinaria; 
    e)  non  rientrare  tra  le  societa'  che  hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione
europea; 
    f) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata dal regolamento GBER alla data del
31 dicembre 2019. 
  3. Non possono in ogni caso essere ammesse ai benefici di cui  alla
presente ordinanza le imprese che si trovino in  condizioni  previste
dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a  cio'  ostative.  A  tal  fine  le
imprese rendono una specifica dichiarazione ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.