Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Gli incentivi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi a societa' di persone o di capitali ivi comprese le societa' cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile di qualsiasi dimensione localizzate sull'intero territorio nazionale. 2. Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese indicate al comma 1 devono: a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Tali soggetti dovranno dimostrare di possedere almeno una sede sul territorio italiano; b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione di quelle in continuita' aziendali; c) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; d) essere in regime di contabilita' ordinaria; e) non rientrare tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata dal regolamento GBER alla data del 31 dicembre 2019. 3. Non possono in ogni caso essere ammesse ai benefici di cui alla presente ordinanza le imprese che si trovino in condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. A tal fine le imprese rendono una specifica dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.