Art. 5 Programmi ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza i programmi di investimento volti all'incremento della disponibilita' nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso: a) l'ampliamento della capacita' di una unita' produttiva esistente gia' adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale; b) la riconversione di una unita' produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale. 2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono: a) essere avviati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; b) essere completati entro il termine indicato nella domanda di agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Per data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile; c) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).