Art. 6 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  alla   presente
ordinanza  le  spese  necessarie  alle  finalita'  del  programma  di
investimento relative a: 
    a) opere murarie strettamente necessarie alla installazione o  al
funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo; 
    b) macchinari, impianti ed attrezzature  varie  commisurate  alle
esigenze del ciclo produttivo; 
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali dell'impresa. 
  2. E', altresi', ritenuto ammissibile alle agevolazioni un  importo
a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un  massimo
del 20% del totale delle spese di cui al  comma  1.  Le  esigenze  di
capitale circolante  devono  essere  giustificate  nell'ambito  della
scheda illustrativa del programma e possono essere utilizzate ai fini
del  pagamento,  a  titolo   esemplificativo,   di   materie   prime,
sussidiarie, di consumo e merci, degli eventuali canoni di  locazione
dell'immobile adibito alla produzione,  dei  costi  del  personale  e
delle utenze.