Art. 6 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le spese necessarie alle finalita' del programma di investimento relative a: a) opere murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo; b) macchinari, impianti ed attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. 2. E', altresi', ritenuto ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un massimo del 20% del totale delle spese di cui al comma 1. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nell'ambito della scheda illustrativa del programma e possono essere utilizzate ai fini del pagamento, a titolo esemplificativo, di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, degli eventuali canoni di locazione dell'immobile adibito alla produzione, dei costi del personale e delle utenze.