Art. 7 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nel limite del massimale di aiuto di cui al successivo comma 5, nella forma del finanziamento agevolato sulla base di una percentuale massima del 75% delle spese ammissibili. 2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data dell'ultima erogazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di otto anni, incluso un anno di preammortamento. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. 4. Nel caso in cui l'entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito al precedente art. 5, comma 2 lettera b), avvenga entro quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, e' riconosciuto uno sconto, nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale pari al 100% dell'importo del finanziamento che la beneficiaria e' tenuta a restituire. Nel caso in cui l'entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito al precedente art. 5, comma 2, lettera b), avvenga entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, lo sconto, nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale sara' pari al 50% del finanziamento da restituire. Nel caso in cui l'entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito al precedente art. 5, comma 2, lettera b), avvenga entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, lo sconto, nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale sara' pari al 25% del finanziamento da restituire. Resta inteso che, nel caso in cui l'entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito al precedente art. 5, comma 2, lettera b), avvenga oltre sessanta giorni e comunque entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, la quota da restituire sara' pari all'intero importo del finanziamento. Lo sconto in linea capitale verra' computato come contributo in conto impianti, per la parte del finanziamento relativa all'investimento, e come contributo in conto gestione, per la parte del finanziamento relativa al circolante. 5. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili, in termini di aiuto (inteso come Equivalente sovvenzione lorda), non puo' essere superiore a 800.000,00 euro. Pertanto, nel caso in cui il valore complessivo delle agevolazioni calcolato come indicato ai commi precedenti, superi il predetto massimale, lo sconto in linea capitale viene corrispondentemente ridotto. 6. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive. 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese.