Art. 9 Valutazione istruttoria 1. L'agenzia procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente, verificando, in particolare, la coerenza della documentazione pervenuta e l'adeguatezza del programma rispetto agli obiettivi del decreto-legge. 2. L'agenzia, in particolare: a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni, ivi inclusa la completezza e la regolarita' della documentazione presentata nonche' l'ammissibilita' delle spese esposte, determinando l'importo delle agevolazioni concedibili; b) accerta la validita' tecnico-economica e finanziaria del programma secondo i seguenti elementi: 1) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza rispetto al progetto proposto; 2) fattibilita' tecnica del programma, intesa come capacita' del programma proposto di determinare un incremento della produzione, a seguito del completamento del piano degli investimenti e credibilita' del cronoprogramma degli investimenti; 3) solidita' economica-finanziaria-patrimoniale del soggetto proponente.