Art. 9 
 
                       Valutazione istruttoria 
 
  1. L'agenzia procede all'istruttoria delle domande di  agevolazioni
sulla base della documentazione presentata dall'impresa  richiedente,
verificando,  in  particolare,  la  coerenza   della   documentazione
pervenuta e l'adeguatezza del programma rispetto agli  obiettivi  del
decreto-legge. 
  2. L'agenzia, in particolare: 
    a) verifica la sussistenza delle condizioni  per  la  concessione
delle agevolazioni, ivi inclusa la completezza e la regolarita' della
documentazione  presentata  nonche'  l'ammissibilita'   delle   spese
esposte, determinando l'importo delle agevolazioni concedibili; 
    b) accerta  la  validita'  tecnico-economica  e  finanziaria  del
programma secondo i seguenti elementi: 
      1)  credibilita'  del  soggetto  proponente   in   termini   di
adeguatezza e coerenza rispetto al progetto proposto; 
      2) fattibilita' tecnica del programma,  intesa  come  capacita'
del programma proposto di determinare un incremento della produzione,
a  seguito  del  completamento  del  piano   degli   investimenti   e
credibilita' del cronoprogramma degli investimenti; 
      3) solidita'  economica-finanziaria-patrimoniale  del  soggetto
proponente.