Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12  settembre  2000,  n.  410  del  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle  IGP  incaricati  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della  IGP  «Anguria
Reggiana» appartenenti alla categoria  «produttori  agricoli»,  nella
filiera  «ortofrutticoli  e  cereali  non  trasformati»   individuata
dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni  ed
integrazioni, sono tenuti  a  sostenere  i  costi  di  cui  al  comma
precedente, anche in caso di mancata  appartenenza  al  consorzio  di
tutela.