Art. 6 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso. 
  2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che  comporta
l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo'
essere  sospeso  con  provvedimento  motivato  e  revocato  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni  ed
integrazioni  recante disposizioni generali relative ai requisiti  di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP). 
  Il presente decreto entra in vigore  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 aprile 2020 
 
                                                Il dirigente: Polizzi