IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1 demanda al CIPE, su proposta del Ministro  della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  (di  seguito,
Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione  annuale  delle  quote  del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni  e
province autonome; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244  (legge  finanziaria  2008)
che all'art. 2, comma 283, al fine di  dare  attuazione  al  riordino
della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza  sanitaria
negli istituti penali minorili,  nei  centri  di  prima  accoglienza,
nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici  giudiziari  -  prevede
che siano definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro per le riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-regioni,   le
modalita'  e  i  criteri  per  il  trasferimento,  dal   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia
minorile  del  Ministero  della  giustizia  al   Servizio   sanitario
nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei  rapporti  di  lavoro,
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in
materia di sanita' penitenziaria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244 del 2007  sopra
citata, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio
sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali  in
materia di sanita' penitenziaria»; 
  Visto, in particolare, l'art.  6  del  medesimo  decreto  il  quale
prevede, al comma  1,  che  ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni
sanitarie  afferenti   alla   sanita'   penitenziaria,   le   risorse
finanziarie trasferite nelle disponibilita'  del  Servizio  sanitario
nazionale  siano  quantificate,  a  decorrere  dall'anno   2010,   in
167.800.000 euro, nonche', al comma 2, che dette risorse  finanziarie
siano ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia delle
strutture  penitenziarie  e  dei  servizi   minorili   presenti   sul
territorio di competenza, nonche' dei flussi di accesso ai  medesimi,
secondo i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-regioni; 
  Viste le disposizioni dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma  109,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191,  le  quali  prevedono  che,  per  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, gli oneri di cui alla presente delibera
sono a carico dei rispettivi fondi  sanitari  provinciali  e  che  le
quote spettanti sono comunque rese indisponibili; 
  Visto l'art. 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147  (legge  di
stabilita' 2014), ed in particolare il comma  513,  che  modifica  il
comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale del 31 gennaio  1963,
n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), elevando
da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di
consumo relativa ai prodotti  dei  monopoli  dei  tabacchi  consumati
nella regione stessa. Conseguentemente, il citato comma 513 riduce il
livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
l'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la
componente del finanziamento di cui al  citato  art.  2,  comma  283,
lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il  decreto-legge  31  marzo  2014,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che ha fissato al 31
marzo 2015 il termine  della  chiusura  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari (OPG); 
  Visto il comma 562 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge  di  stabilita'  2015),  il  quale  dispone  che  a  decorrere
dall'anno 2015 il riparto  dell'importo  destinato  al  finanziamento
delle  funzioni  trasferite  al  Servizio  sanitario   nazionale   in
applicazione  del  riordino  della  medicina  penitenziaria,  di  cui
all'art. 2, comma 283, lettera c) della richiamata legge n.  244  del
2007, deve tenere conto di eventuali modifiche dei  relativi  criteri
condivisi nell'ambito del Tavolo di  consultazione  permanente  sulla
sanita' penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008; 
  Vista  la  propria  delibera  n.  82,  adottata  in  data  odierna,
concernente il riparto tra le regioni e le  province  autonome  delle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, che, al
punto 1, lettera b) 5, ha disposto l'accantonamento  della  somma  di
165.424.023 euro per il finanziamento della  medicina  penitenziaria,
ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota  n.
12726 del 5 dicembre 2019, concernente il riparto tra le regioni e le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  dell'importo   di   euro
165.424.023 sopra citato destinato  al  finanziamento  della  sanita'
penitenziaria per l'anno 2019; 
  Vista l'intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  sancita  sulla
proposta in esame nella seduta del 28 novembre  2019  (Rep.  atti  n.
123/CU); 
  Considerato che la  citata  proposta  del  Ministro  della  salute,
analogamente al precedente riparto 2018, tiene conto, secondo  quanto
previsto al citato comma 562 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014,
delle modifiche ai criteri di riparto condivise in data 13  settembre
2017 nell'ambito del richiamato Tavolo  di  consultazione  permanente
sulla sanita' penitenziaria, modifiche in base alle quali il  riparto
non comprende piu' le quote  destinate  ai  centri  clinici,  nonche'
quelle relative agli ospedali psichiatrici che  risultano  chiusi  ai
sensi del richiamato decreto-legge n. 52 del 2014; 
  Considerato che  la  somma  di  165.424.023  euro  viene  ripartita
seguendo gli stessi criteri gia' adottati per il  precedente  riparto
relativo all'anno 2018, ovvero: 
    a)  per  il  65  per  cento  sulla  base  del  peso   percentuale
complessivo del numero dei detenuti adulti  presenti  negli  istituti
penitenziari e del numero  di  minori  in  carico  ai  servizi  della
Giustizia minorile entrambi rilevati alla data del 31 dicembre  2018.
Per quanto riguarda i detenuti adulti viene  attribuito  ad  essi  un
peso pari ad 1 mentre per quanto riguarda i minori viene  attribuito:
un peso pari a 1 nel caso di inserimento  degli  stessi  in  istituti
penali  minorili,   centri   di   prima   accoglienza   e   comunita'
ministeriali, ed un peso pari a 1/10  nel  caso  di  inserimento  dei
medesimi in comunita' private.  Non  sono  considerati  i  minori  in
carico agli Uffici di servizio sociale  per  i  minorenni  (USSM)  ai
quali il SSN deve garantire specifica assistenza psicologica; 
    b) per il 35 per cento sulla base del peso percentuale del numero
degli ingressi dalla liberta'  dei  detenuti  adulti  e  dei  minori,
entrambi rilevati nell'anno  2018.  La  distribuzione  dei  pesi  nei
confronti dei minori viene  operata  come  nel  punto  precedente.  I
minori non vengono conteggiati se in carico agli Uffici  di  servizio
sociale, per gli stessi motivi sopra esposti; 
  Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art.  8
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
aprile 2008, che  il  trasferimento  delle  risorse  alle  regioni  a
statuto speciale e' subordinato al trasferimento  delle  funzioni  in
materia di medicina penitenziaria sulla  base  delle  relative  norme
attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo  le  norme
di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Considerato che per la Regione Sardegna  e  per  la  Regione  Valle
d'Aosta le funzioni risultano  gia'  trasferite,  rispettivamente  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 18  luglio  2011,
n. 140 e del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 26
ottobre 2010, n. 192, per cui le risorse finanziarie  loro  spettanti
possono essere integralmente trasferite; 
  Considerato che anche per  la  Regione  Siciliana  le  funzioni  di
sanita' penitenziaria risultano  trasferite,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 15 dicembre  2015,  n.  222,  concernente  le  «Norme  di
attuazione dello statuto speciale  della  Regione  Siciliana  per  il
trasferimento delle funzioni in materia di sanita' penitenziaria»; 
  Considerato  che  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  non  viene
trasferita alcuna risorsa finanziaria in quanto  la  stessa  provvede
con risorse proprie, cosi' come stabilito dal  gia'  citato  art.  1,
comma 513, della legge n. 147 del 2013; 
  Considerato  che  la  medesima  proposta,   in   applicazione   del
richiamato art. 2, comma 109, della citata legge  n.  191  del  2009,
prevede che le quote relative alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano siano rese indisponibili; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera del 28 novembre 2018, n. 82,
art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2019); 
  Vista  la  nota  prot.  DIPE  n.  6663-P  del  19  dicembre   2019,
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
e posta a base della odierna seduta del Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
  1. L'importo di euro 165.424.023 - destinato al finanziamento della
medicina penitenziaria con la delibera di  questo  Comitato,  n.  82,
concernente il riparto tra le regioni e le  province  autonome  delle
disponibilita'  del  Fondo  sanitario  nazionale  per  l'anno   2019,
adottata in data odierna - e' ripartito tra le regioni e le  Province
autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella  tabella  allegata
che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1,  e'  assegnato
alle regioni a statuto ordinario, nonche' alla Regione Sardegna, alla
Regione Valle d'Aosta e alla Regione  Siciliana,  l'importo  di  euro
163.965.324,  ripartito  tra  le  medesime  regioni  secondo   quanto
indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera. 
  3. Nell'ambito della ripartizione di  cui  al  punto  1,  la  quota
relativa alle Province autonome di Trento e  Bolzano,  pari  ad  euro
1.458.699, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della
legge n. 191 del 2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
n. 252 del 2010, richiamati in premessa. 
 
    Roma, 20 dicembre 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Fraccaro 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 256