IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020  e  n.  650  del  15  marzo  2020
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.  6,  convertito  in
legge 5 marzo 2020, n. 13, recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, di «Istituzione del  Sistema
nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente  e  disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11  marzo  2020  e  22  marzo  2020
concernenti disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, recante misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Visti  gli  esiti  delle  riunioni  del  Comitato  operativo  della
protezione civile in data 8 marzo 2020 e 23 marzo 2020; 
  Vista la nota della Regione Sardegna prot. n.  4944  del  22  marzo
2020; 
  Ravvisata la necessita' di garantire  uniformita'  applicativa  dei
citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e  di  dover
assicurare il coordinamento e la piu'  efficiente  organizzazione  di
tutti i soggetti  istituzionali  coinvolti  al  fine  di  far  fronte
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Tenuto conto che  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali  e  delle  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  per  la  protezione  dell'ambiente
rientrano  nel  Sistema  nazionale   a   rete   per   la   protezione
dell'ambiente; 
  Considerata  la  necessita'  e  urgenza  di  garantire  ogni  utile
supporto  operativo  e  logistico  alle  autorita'  sanitarie  e   di
protezione civile al fine di porre  in  essere  tutte  le  iniziative
essenziali  e  necessarie  per  il   contenimento   e   la   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Considerata l'urgenza di dover procedere da parte degli enti locali
ai relativi appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e  alle
modalita' di pubblicazione dei bandi di gara; 
  Considerato la necessita'  di  superare  le  criticita'  dovute  al
crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario  di  feretri
in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con  la
conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione; 
  Considerata la richiesta della Regione Sardegna  di  poter  versare
nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 939 del
2020   risorse   a   carico   del   bilancio   regionale   ai    fini
dell'accelerazione dei  tempi  di  acquisizione  della  fornitura  di
dispositivi di protezione individuale; 
  Sentito  l'Istituto  superiore  per   la   promozione   e   ricerca
ambientale; 
  Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete 
                   per la protezione dell'ambiente 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, gli enti del Sistema nazionale a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2016,  n.  132,
sono autorizzati a svolgere funzioni ulteriori e in deroga  a  quelle
previste dagli articoli 3 e 7 della  medesima  legge,  nonche'  dalle
leggi  istitutive  delle  agenzie   regionali   per   la   protezione
dell'ambiente, finalizzate a fornire ogni utile supporto operativo  e
logistico alle autorita' sanitarie e di protezione civile  per  tutte
le iniziative essenziali  e  necessarie  per  il  contenimento  e  la
gestione dell'emergenza epidemiologica. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le attivita' degli enti  del
Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente  sono
coordinate dalle autorita' nazionali e regionali competenti. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
dalla data di pubblicazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.