Art. 2 Aree sanitarie temporanee 1. Al fine di assicurare il rapido approntamento di quanto necessario per il ricovero, la cura, l'accoglienza e l'assistenza nell'ambito dell'emergenza COVID-19, le opere sanitarie temporanee di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono essere realizzate in deroga alle seguenti disposizioni: legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34; decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3, 4, 6 e 11; decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2, 3, 4 e 5; decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 4, comma 1, articoli 6 e 9.