Art. 3 Disposizioni per consentire la piena ed efficace operativita' del Servizio nazionale di protezione civile 1. Per l'intera durata dello stato di emergenza, in attuazione dell'art. 39, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari nelle attivita' di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro consentono agli stessi di svolgere dette attivita' fino a sessanta giorni continuativi e centottanta giorni nell'anno, ferme restando le procedure di attivazione e comunicazione. Restano fermi gli obblighi in materia di misure di contenimento gia' previsti nei confronti dei volontari nell'espletamento delle predette attivita'.