Art. 4 
 
 
                  Disposizioni per gli enti locali 
 
  1. Gli enti locali, al fine di dare piena ed  immediata  attuazione
ai  provvedimenti  normativi  e  di  protezione  civile  emanati   in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in  genere  per
assicurare la gestione  di  ogni  situazione  connessa  all'emergenza
epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi  e  forniture
in deroga ai tempi e alle modalita' di  pubblicazione  dei  bandi  di
gara di cui agli articoli  60,  61,  72,  73  e  74  del  codice  dei
contratti pubblici. 
  2. Al fine di superare le criticita' dovute al crescente numero  di
decessi  e  all'accumulo  straordinario  di   feretri   in   giacenza
contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la  conseguente
saturazione  dei  cimiteri  e  degli  impianti  di   cremazione,   e'
autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.  285  -
la tumulazione nonche' l'inumazione del feretro in apposito  campo  a
prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro  le quarantotto
ore dal decesso non vi sia manifestazione di volonta'  da  parte  dei
familiari dei  defunti  in  ordine  alla  sepoltura  ovvero  non  sia
possibile dare seguito alla volonta' di cremazione del defunto  entro
tre  giorni  nel  caso  in  cui  risultino  saturi  gli  impianti  di
cremazione della provincia.