IL DIRIGENTE 
       dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul
proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del  17
giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determina n. 1301  del  23  settembre  2016,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'area
autorizzazione medicinali; 
  Vista la determina n. 1391  del  18  settembre  2019,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  nelle  more
dell'adeguamento dell'assetto organizzativo, come previsto  dall'art.
13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,  convertito
con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60,  ha  prorogato
fino al 31 dicembre 2019 l'incarico conferito alla dott.ssa  Isabella
Marta dirigente dell'area autorizzazione medicinali; 
  Vista la determina n.  1866  del  24  dicembre  2019,  con  cui  il
sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco,
nelle more dell'adeguamento dell'assetto organizzativo, come previsto
dall'art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60,  ha
prorogato fino al 31 marzo 2020 l'incarico  conferito  alla  dott.ssa
Isabella Marta dirigente dell'area autorizzazione medicinali; 
  Vista la determina n. 1313  del  23  settembre  2016,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  ad  interim
dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in   particolare   l'art.   20,
contenente  disposizioni  particolari  per  i  medicinali  omeopatici
presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; 
  Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Disposizioni
urgenti per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», come modificato dal  decreto-legge
25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre  2018,  n.
108, recante una proroga del termine delle  disposizioni  legislative
sui medicinali omeopatici di  cui  al  citato  art.  20  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 al 31 dicembre 2019 e dalla  legge
27 dicembre 2019,  n.  160  che  consente  ai  medicinali  omeopatici
interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro la
data del 30 giugno 2017, di essere mantenuti  in  commercio  fino  al
completamento della valutazione da parte dell'AIFA; 
  Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 27  giugno
2017, protocollo AIFA/AIC/A/68411 del 27 giugno 2017,con la quale  la
societa' UNDA S.A., con sede legale e domicilio  fiscale  in  Rue  de
Lorce' 45 - 4920 Harze' (Aywaille)  Belgium,  ha  chiesto  di  essere
autorizzata  al   rinnovo   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge  n.  190/2014  e
successive modificazioni ed integrazioni, del  medicinale  omeopatico
MARUM VERUM nella forma e confezioni: «15 ch granuli»  1  contenitore
multidose in vetro/pp da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore  in
pp e «30 ch granuli» 1 contenitore multidose in vetro/pp da 6 g  (140
granuli) con tappo dispensatore in pp a  cui  sono  stati  attribuiti
rispettivamente A.I.C. n. 048429017 e A.I.C. n. 048429029; 
  Vista  la  richiesta   dell'Agenzia   italiana   del   farmaco   di
integrazione di documentazione trasmessa alla  societa'  in  data  14
novembre 2017, AIFA/AIC/P/121947 e il deposito  della  documentazione
da parte dell'Azienda in data 30 novembre 2017, AIFA/AIC/A/43910  che
ha integrato solo parzialmente la pratica; 
  Vista   l'ulteriore   richiesta   di   documentazione   integrativa
dell'Agenzia  italiana  del   farmaco   in   data   6   marzo   2018,
AIFA/AIC/P/25755  e  il  deposito  della  documentazione   da   parte
dell'Azienda in data 19 aprile 2018,  AIFA/AIC/A/43910  che  risponde
solo parzialmente ad alcune delle richieste formulate; 
  Vista   l'ulteriore   richiesta   di   documentazione   integrativa
dell'Agenzia italiana del farmaco  da  presentare  a  supporto  della
qualita'  e  sicurezza  del  prodotto  in  data  13  novembre   2018,
AIFA/AIC/P/124347; 
  Vista la presentazione da parte dell'Azienda  della  documentazione
integrativa in data 23 novembre 2018, AIFA/AIC/A/129068, che risponde
ancora parzialmente ad alcune richieste formulate da AIFA; 
  Considerato che in data 30  novembre  2018,  AIFA/AIC/P/132559,  lo
scrivente Ufficio ha fornito ulteriori precisazioni al fine di  poter
procedere con la finalizzazione dell'iter istruttorio; 
  Vista l'ulteriore documentazione presentata dalla societa' in  data
5 dicembre 2018, AIFA/AIC/A/134243, che di fatto risponde ancora solo
parzialmente ad alcune delle richieste formulate; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis; 
  Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 21 agosto 2019,
AIFA/AIC/P/94587, con la quale  e'  stato  comunicato  alla  predetta
societa' il preavviso  di  diniego  del  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della  legge
190/2014 e successive modificazioni ed  integrazioni  del  medicinale
omeopatico «Marum Verum»; 
  Viste le osservazioni all'atto di preavviso di  diniego  succitato,
presentate dalla societa' UNDA S.A. e pervenute in data  2  settembre
2019, AIFA/AIC/A/96951; 
  Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge  190/2014  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni   del
medicinale  omeopatico  «Marum  Verum»,  espresso  dalla  Commissione
consultiva tecnico-scientifica nella seduta 15, 16 e 17 gennaio 2020,
verbale CTS n. 18, in  quanto  le  controdeduzioni  presentate  dalla
societa' al preavviso di diniego del 21 agosto 2019, AIFA/AIC/P/94587
non superano le criticita' evidenziate nella citata nota che  restano
irrisolte e pertanto la qualita' del prodotto non appare supportata; 
  Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra  citato  preavviso
di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento
conclusivo   del   procedimento   di   rinnovo    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio; 
  Considerato  che  e'  stato  richiesto   all'Azienda   di   inviare
informazioni sul dettaglio dei  lotti  del  medicinale  presenti  nel
canale distributivo al 1° gennaio 2020 e che in data 10 gennaio 2020,
AIFA/AIC/A/2652,  l'Azienda  fornisce  le  seguenti  informazioni  al
riguardo: confezione  «Marum  Verum  15  CH»,  numero  lotto  T29729,
dimensione del lotto (pezzi/lotto) 96, data di  produzione  5  luglio
2017, data di scadenza 31 maggio  2022  e  confezione:  «Marum  Verum
30CH», numero lotto T30194, dimensione del  lotto  (pezzi/lotto)  96,
data di produzione 26 settembre 2017, data di scadenza  26  settembre
2022. 
  Tenuto conto che i lotti suddetti riportano  sulla  confezione  una
data di scadenza superiore  a  quanto  risultante  dalla  valutazione
effettuata dall'ufficio  relativamente  ai  dati  di  stabilita'  del
prodotto finito (cinque anni vs diciotto mesi); 
  Ritenuto altresi'  che  la  permanenza  del  medicinale  omeopatico
«Marum Verum» sul  mercato  costituisce  un  rischio  per  la  salute
pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto
medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare
un'efficace tutela della salute pubblica; 
  Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in
particolare gli articoli 40 e 142, comma 1; 
 
                              Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,
  di cui all'art. 1, comma 590  della  legge  190/2014  e  successive
  modificazioni ed integrazioni. 
 
  Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui
all'art.  1,  comma  590,  della  legge  n. 190/2014   e   successive
modificazioni ed integrazioni,del medicinale omeopatico  MARUM  VERUM
nella forma e confezioni: 
    A.I.C. n. 048429017 - «15 ch granuli» 1 contenitore multidose  in
vetro/pp da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in pp; 
    A.I.C. n. 048429029 - «30 ch granuli» 1 contenitore multidose  in
vetro/pp da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in pp; 
  Titolare A.I.C.: Unda S.A. (codice SIS: 4128).