Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) servizio di ristorazione collettiva: attivita' che include
l'acquisto di alimenti e bevande; la preparazione dei pasti con le
derrate alimentari acquistate; il trasporto e la somministrazione dei
pasti; la pulizia della sala mensa, dei locali del centro cottura e
delle attrezzature e stoviglie utilizzate; la gestione delle
eccedenze alimentari derivanti dalla preparazione e dalla
somministrazione dei pasti;
b) derrate alimentari: prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici;
latte e latticini, carne e derivati; uova e altri prodotti alimentari
trasformati.