Art. 3
Disposizioni transitorie
e abrogazioni
1. Ai sensi dei regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015
sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, al
punto 8 della lettera C dell'allegato al presente decreto, a
decorrere dal 1° gennaio 2023, il periodo «I frigoriferi e i
congelatori professionali, che ricadono nel campo di applicazione dei
regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015 sull'etichettatura energetica
e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, non possono inoltre contenere gas
refrigeranti con potenziale di GWP maggiore o uguale a 150» e'
sostituito dal seguente: «I frigoriferi e i congelatori professionali
che ricadono nel campo di applicazione dei regolamenti delegati (UE)
n. 1094/2015 sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015
sull'ecodesign non possono contenere gas refrigeranti con potenziale
di GWP maggiore o uguale a 4 e, se reperibili nel mercato di
riferimento, devono impiegare gas naturali non brevettati».
2. Il decreto 25 luglio 2011 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 25 luglio 2011, e' abrogato dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,
Roma, 10 marzo 2020
Il Ministro: Costa